Con la sentenza n.20188 la Corte nell'accogliere il VI motivo di ricorso presentato dai familiari di un operaio morto conseguentemente ad un infortunio sul posto di lavoro ha chiarito che in tema di danno morale dovuto ai parenti delle vittime non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza poichè la prova può essere desunta anche "solo in base allo stretto vincolo familiare" in assenza di elementi contrari, mentre l'accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il lavoratore deceduto può invece costituire un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale ma non può costituire causa excludendi dello stesso.
Riaffermando il principio di cui sopra (cfr. sul punto Cass.10823/07; Cass. 3758/07; Cass. 1203/07) la Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Palermo che disattendendo una giurisprudenza ormai consolidata aveva confermato la sentenza del Tribunale di Marsala secondo cui i familiari del defunto operaio (odierni ricorrenti) non avevano fornito nessun elemento oggettivo per dimostrare il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto.
Nella motivazione della sentenza, i giudici si sono ancora una volta pronunciati sul danno biologico, sostenendo che in caso di morte immediata o a breve distanza del lavoratore, la richesta di risarcimento non può essere accolta. Per la giurisprudenza, infatti, solo qualora intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la sua morte e vi sia pertanto "effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto che si protrae per la durata della vita", tale danno è risarcibile in capo al danneggiato e agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (cfr. tra i numerosi precedenti Cass. 17 gennaio 2008, n. 870; Cass 6 agosto 2007, n. 71177).