PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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pubblico impiegoAssenze per malattia: al via nuove fasce di reperibilitàdi Gianluca Bertagna, consulente di Enti locali, in Gpi n. 1 del 2010
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Premessa
Malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e di regioni ed enti locali sempre al centro dell'attenzione, anche dopo un anno e mezzo dall'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008 che ha inasprito il sistema dei controlli sulle assenze.
Ora il quadro normativo si completa con l'approvazione da parte del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione di un decreto, il n. 206 del 18 dicembre 2009, che individua nuove fasce orarie per la reperibilità in caso di assenza di malattia.
Ripercorriamo brevemente le novità susseguitesi in materia negli ultimi due anni per concludere analizzando il decreto ministeriale, attualmente in attesa dei rilievi della Corte dei conti.
Le novità della manovra estiva
Nel corso del 2009 si sono avuti due interventi del legislatore sull'argomento. Innanzitutto, il decreto legge n. 78 che, relativamente all'art. 71 del Dl n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008), ha previsto:
- la conferma che per i primi dieci giorni di ciascun evento di malattia può essere erogato soltanto il trattamento economico fondamentale;
- la conferma che, dopo il secondo episodio di malattia nel corso dell'anno, la successiva malattia può esser giustificata solamente con un certificato rilasciato dal Sistema sanitario nazionale o da un medico con questi convenzionato;
- la conferma (peraltro già presente in tutti i contratti nazionali del pubblico impiego) dell'obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza;
- l'abrogazione della fasce di particolare restrizione (ore 8-13 e 14-19) per le visite fiscali al domicilio in caso di malattia. Dal 1° luglio 2009, le fasce sono pertanto come per tutti i lavoratori dipendenti: dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19;
- l'abrogazione dell'art. 71, co. 5, che prevedeva l'impossibilità di considerare presente un lavoratore assente dal lavoro ai fini della distribuzione delle risorse decentrate;
- la previsione che il costo delle visite fiscali richieste dalle amministrazioni pubbliche è a carico delle Aziende sanitarie competenti e che le visite rientrano tra i compiti istituzionali delle stesse. A decorrere dal 2010 lo Stato destinerà apposite risorse per l'effettuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici.
Gli adempimenti in caso di malattia
Il dipendente
- comunica tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, la propria impossibilità a recarsi sul lavoro;
- recapita entro due giorni dall'inizio dello stato di malattia il certificato medico;
- comunica l'eventuale domicilio diverso rispetto a quello precedentemente indicato;
- non si assenta dal domicilio durante le fasce di reperibilità e qualora lo faccia ne dà preventiva comunicazione al datore di lavoro.
Il datore di lavoro
- dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno;
- dopo l'assenza alla visita fiscale si accerta del motivo e, una volta ottenuta la giustificazione, valuta se ritenerla valido oppure no;
- in caso di assenza ingiustificata applica le riduzioni di retribuzione di cui alla legge n. 638/1983;
- di pari passo inizia il procedimento disciplinare.
Le novità del Dlgs n. 150/2009
Sempre nel corso del 2009, il decreto legislativo n. 150, di attuazione della riforma Brunetta, ha ulteriormente rivisto il sistema della malattia nella pubblica amministrazione:
- alcune disposizioni sono state stralciate dal Dl n. 112/2008 per essere inserite, con maggior forza di valore, direttamente nel Testo unico del pubblico impiego, il Dlgs n. 165/2001;
- in tale occasione, è stato pure previsto che le fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici saranno individuate con decreto del ministro della Pubblica amministrazione;
- la certificazione di falsi stati di malattia o malattie giustificate con falsi certificati comporta, all'interno del procedimento disciplinare, il licenziamento senza preavviso, oltre ad una multa da 400 a 1.600 euro e alla reclusione da uno a cinque anni;
- sanzioni estremamente rigide anche per i medici coinvolti in comportamenti non in linea con quanto sopra disciplinato o in caso di emissione di certificati medici senza oggettiva verifica dello stato di malattia del dipendente;
- invio della certificazione medica per via telematica.
Il sistema delle sanzioni
Se il dipendente
-attesta falsamente la propria presenza in servizio;
-altera i sistemi di rilevamento della presenza;
-giustifica l'assenza mediante certificazione falsa;
-giustifica l'assenza mediante certificazione falsamente attestante uno stato di malattia.
Licenziamento senza preavviso
Reclusione da uno a cinque anni
Multa da 400
a 1.600 euro
La certificazione corre sul web
La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente.
L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia comporta:
- la sanzione del licenziamento per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali; CONTINUA ...»
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