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pubblico impiegoAmministratori ex Ipab: no allo spoils systemdi Federica Caponi, consulente di enti pubblici e società partecipate - in Diritto e pratica amministrativa n. 12/2009
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Palazzo Spada, dopo la pronuncia n. 104 del 23 marzo 2007 della Corte costituzionale, ritorna sui suoi passi e dichiara illegittima la decadenza automatica a seguito di nuove elezioni amministrative.
Consiglio di Stato, sez. V, decisione n. 6691 del 29 ottobre 2009
Le massime
Enti territoriali - Ex Ipab - Consiglio di amministrazione - Nomina membri da parte del Sindaco - Elezioni amministrative comunali - Decadenza automatica Cda - Illegittimità - Sussiste
È illegittima la decadenza automatica dei membri del consiglio di amministrazione di un Istituto di assistenza anziani (ex Ipab), nominati dal sindaco del comune, a seguito di nuove elezioni amministrative che comportino il cambio dell'amministrazione. La cessazione anticipata da un incarico può avvenire soltanto a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti e nel rispetto del giusto procedimento, poiché il perseguimento dell'interesse connesso alla scelta delle persone più idonee all'esercizio delle funzioni pubbliche deve avvenire indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici.
Enti territoriali - Ex Ipab - Membri Consiglio di amministrazione - Nomina fiduciaria del Sindaco ex art. 50, comma 8 del Tuel - Elezioni amministrative comunali - Potestà di revoca da parte del nuovo sindaco - Non sussiste
Sussiste un rapporto fiduciario tra amministrazione comunale e enti con attività collegate o rispetto ai quali sia prevista la nomina di amministratori da parte del comune stesso. Il rapporto fiduciario, tuttavia, non vuol dire coincidenza di orientamento politico o, addirittura, di opinione politica, in quanto tale relazione si deve misurare nel campo delle scelte concrete e nella adesione o meno agli indirizzi amministrativi e di gestione dell'ente di riferimento.
L'art. 50, comma 8, del Dlgs n. 267/00 stabilisce che spetta al sindaco o al presidente della provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
Il dettato del citato articolo del Tuel potrebbe essere interpretato nel senso di riconoscere in capo al sindaco la competenza a revocare i rappresentanti del comune in un istituto di assistenza e beneficenza (ex Ipab) nominati dalla precedente amministrazione, invocando la decadenza automatica degli stessi dalla carica, anche in ragione del venir meno del rapporto fiduciario che contrassegna incarichi di tale natura.
L'istituto della decadenza automatica, il c.d. spoils system, non si accorda con le tradizioni, le regole, le prassi e i criteri comportamentali prevalenti nel nostro Paese, nonostante i tentativi, peraltro sporadici e asistematici, di introdurlo nel contesto nazionale.
La regola dello spoils system non può essere applicata al di là delle specifiche previsioni di legge.
Questi gli importanti principi ribaditi dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento, con la quale ha respinto l'appello presentato da un sindaco avverso la sentenza di primo grado del Tar che aveva dichiarato illegittimo l'atto di revoca dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto di assistenza, nominati dalla precedente amministrazione.
Nel caso di specie, a seguito delle elezioni amministrative, si era determinato in un'amministrazione comunale, un cambio della maggioranza politico-amministrativa.
Il sindaco neo eletto aveva invitato tutti i rappresentanti del comune a rassegnare l'incarico conferito dalla precedente amministrazione, affermando la sostanziale decadenza di tutte le nomine, effettuate durante il mandato elettivo, in corrispondenza con la cessazione dell'ufficio di sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale.
Non avendo ricevuto le dimissioni, il sindaco con proprio decreto disponeva la revoca dei membri del consiglio di amministrazione.
Tale atto veniva impugnato dagli interessati davanti al Tar, che accoglieva il ricorso, dichiarando che la competenza alla revoca era della regione e comunque, in ogni caso, la mera indicazione del difforme orientamento dell'elettorato non poteva costituire causa necessaria e sufficiente per dare luogo alla procedura di revoca.
La sentenza del Tar è stata impugnata dal comune davanti al Consiglio di Stato, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo illegittima la decadenza automatica dei rappresentanti del comune presso enti o aziende a seguito di nuove elezioni amministrative.
La cessazione anticipata da un incarico può avvenire soltanto a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti, poiché la scelta dei soggetti idonei all'esercizio di pubbliche funzioni non può avvenire sulla base del mero riferimento a diversi orientamenti politici.
La questione di fondo
La questione sottoposta all'esame del Consiglio di Stato riguarda l'interpretazione dell'art. 50, comma 8 del Tuel, in forza del quale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
CONTINUA ...»
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