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Sanzioni:
Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento della tassa: sanzione dal 100 al 200% dell'ammontare non versato con un minimo di euro 51,65.
Tasse automobilistiche
Adempimento:
Pagamento della tassa per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo con: - potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31.12.97; - potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo il 31.12.97 il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di dicembre dell'anno precedente.
Soggetti:
Proprietari di autovetture ed autoveicoli
Modalità:
Il pagamento può essere effettuato presso: - le Delegazioni ACI; - le agenzie di pratiche auto; - i tabaccai compilando le apposite schede distinte in: Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena; Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.taxi), per gli altri veicoli (es.autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.). - Presso gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente) che si trova in distribuzione presso gli sportelli.
Sanzioni:
Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa: - gli interessi legali (dal 1° gennaio 2004 il 2,5% annuo), calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento; - la sanzione ridotta del 3,75%, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, del 6% se avviene entro un anno. In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).