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ILLECITI SOCIETARI

Ritorna il reato di falso in comunicazioni sociali

Iniziato nella commissione Giustizia di Montecitorio, in sede referente, l'esame del progetto di legge in materia di false comunicazioni sociali e altri illeciti societari. Il provvedimento apporta modifiche al titolo XI del libro quinto del codice civile revisionando e rafforzando la disciplina sanzionatoria in materia societaria, inasprendo le pene applicabili e prevedendo nuove pene pecuniarie.


Cosa prevede il provvedimento
All'articolo 1 la proposta di legge modifica l'art. 2621 cc, reintroducendo tra l'altro, il reato di false comunicazioni sociali.
La sanzione prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 50.000 a euro 200.000.
Si riferisce a:
1) amministratori, direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fraudolentemente espongono fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o del gruppo al quale essa appartiene od omettono in tutto o in parte fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, concernenti le condizioni medesime. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
2) amministratori che:
a) in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti, anche attingendo a riserve costituite con gli stessi utili;
b) ripartiscono utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve o ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
3) amministratori che distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'articolo 2433-bis;
b) in mancanza di approvazione, da parte dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile o in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.


All'articolo 2 vengono introdotti due nuovi articoli del codice civile, gli articoli 2621-bis e 2621-ter che prevedono rispettivamente circostanze aggravanti e circostanze attenuanti.


Con l'articolo 3 si sostituisce l'articolo 2622 del codice civile, introducendo il delitto di divulgazione di notizie sociali riservate.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci nonchè i liquidatori di società che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. Il delitto è perseguibile d'ufficio.


L'articolo 4 prevede un adeguamento dell'apparato sanzionatorio in caso di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.


L'articolo 5 modifica l'apparato sanzionatorio dell'articolo 2625 cc (impedito controllo).


L'articolo 6 interviene sull'articolo 2626 cc riguardante l'indebita restituzione dei conferimenti.


L'articolo 7 abroga l'articolo 2627 cc.


L'articolo 8 interviene sull'articolo 2628 cc concernente le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate, revisionando l'apparato sanzionatorio.


L'articolo 9 modifica l'articolo 2629 cc riguardante le operazioni in pregiudizio dei creditori, sopprimendo la necessità della querela per la persona e inasprendo le relative sanzioni. Inoltre la disposizione prevede l'estinzione del reato nel caso che il reo provveda al risarcimento del danno entro i termini stabiliti dal giudice.


Con l'articolo 10 viene modificato l'articolo 2632 cc, sulla formazione fittizia del capitale.


L'articolo 11 modifica l'articolo 2633 cc, inerente all'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, sopprimendo la necessità della querela per la persona einasprendo ilrelativo regime regine sanzionatorio. L'articolo, inoltre, prevede l'estinzione del reato nel caso che il reo provveda al risarcimento del danno entro i termini stabiliti dal giudice.


Gli ultimi due articoli, il 12 e il 13, vanno a modificare gli articoli 2634 (infedelta` patrimoniale) e 2637 (aggiotaggio) cc, inasprendo le pene relative ai due reati.


Testo in esame

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