Risponde di appropriazione indebita l'amministratore di fatto di società che, abusando della sua qualità di reale amministratore, preleva abusivamente le risorse realizzate dalle operazioni commerciali, nel caso di specie di operazioni immobiliari, per poi acquistare beni personali.
E' quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza del 24 giugno 2009, n. 26281.
La Suprema Corte, nella stessa pronuncia, ha precisato, inoltre, che il caso oggetto di giudizio, integra la fattispecie delittuosa di appropriazione indebita (ex art.646 c.p.) e non infedeltà patrimoniale (ex art. 2634 c.c), come invece ipotizzato dal ricorrente secondo il quale "proprio l'ipotesi accolta dal Tribunale del riesame - e cioè che lo schema negoziale sopra descritto fosse ab origine preordinato all'asserito unico disegno criminoso del ricorrente dimostrava l'elemento caratterizzante della norma incriminatrice di cui all'art. 2634 c.c., vale a dire quell'autonomo preesistente conflitto di interessi che invece l'impugnata ordinanza aveva escluso; dunque, al più doveva configurarsi il reato di infedeltà patrimoniale, che però nella fattispecie non era procedibile per difetto di querela".
La Cassazione ha infatti così ribadito:
"2- Del pari infondata è la doglianza che precede sub b): come questa s.e. ha già avuto modo di puntualizzare, le norme incriminatrici dell'infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e dell'appropriazione indebita (art. 646 c.p..) sono fra loro in rapporto di specialità reciproca. La prima tipizza la necessaria relazione tra un preesistente ed ancora attuale conflitto di interessi, obiettivamente valutabile, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (soltanto denaro o cosa mobile) che ne può essere oggetto e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice vantaggio anziché di un profitto.
L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell' elemento costitutivo della deminutio patrimonii e dell' ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza, nell'appropriazione indebita, di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltà patrimoniaIe (...).
Ancora si può aggiungere che, a differenza dall'art. 646 c.p., l'art. 2634 c.c. punisce atti di disposizione di beni sociali che sarebbero in sé leciti se non fossero posti in essere in situazione di conflitto di interessi tra la persona amministratore, direttore generale, liquidatore - e la società, con danno patrimoniaIe per quest'ultima.
In altri termini, nell'ottica di riferimento dell'art. 2634 c.c. l'atto di disposizione è astrattamente legittimo, seppur in concreto dannoso per la società, raggiungendo un livello di vera e propria illiceità penale solo ove sul piano materiale risulti qualificato da un autonomo e preesistente conflitto di interessi.
Nel caso di esame, invece, l'acquisto [dalle società]* A. e la successiva vendita alle società di leasing erano operazioni a vantaggio delle società B., tanto da creare plusvalenze, mentre non lo erano i successivi prelievi effettuati dal ricorrente a scopi personali, di guisa che non risultava alcun preesistente ed autonomo conflitto di interessi tra le società B. ed il loro amministratore di fatto."
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* nota redazionale