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| PROFESSIONISTI 24 > Lavoro |
OCCUPAZIONE CLANDESTINAAnche le persone giuridiche responsabili delle fattispecie di reatoDirettiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009
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Tra le novità più importanti della Direttiva si segnala l'opportunità di considerare responsabili dei reati anche le persone giuridiche.
Il datore di lavoro, sia persona fisica sia persona giuridica, concretizza il reato di occupazione di manodopera clandestina se intenzionalmente:
- la violazione prosegue oppure è reiterata in modo persistente;
- la violazione riguarda l'impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- la violazione è accompagnata da condizioni lavorative di particolare sfruttamento;
- la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani;
- la violazione riguarda l'assunzione illegale di un minore.
Inoltre, la Direttiva europea stabilisce l'opportunità di riconoscere al clandestino la possibilità di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi come sindacati o altre associazioni, al fine di ottenere le retribuzioni arretrate nonché i contributi previdenziali, le imposte dovute e, se del caso, tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato.
E' opportuno, infine, che i terzi designati per fornire assistenza nella presentazione delle denuncie siano tutelati contro eventuali sanzioni ai sensi delle norme che vietano il favoreggiamento del soggiorno illegale.
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