Con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al corretto trattamento tributario da applicare alle spese di telefonia fissa e mobile. L'istante ritiene che sia corretto applicare la limitazione imposta dall'art. 102, comma 9, del Tuir solo alle spese di telefonia (fissa e mobile) rimaste a suo carico e quindi consentire l'integrale deduzione rispettivamente:
1) delle spese di telefonia costituenti costi di commessa;
2) delle spese di telefonia sostenute dalla Società in nome proprio e per conto del Comune.
In particolare, per quanto riguarda le spese telefoniche sostenute in nome proprio dall'istante e per conto del Comune, si ritiene che la deducibilità di tali spese non subisca quella prevista dall'art. 102, ultimo comma del Tuir, che si applicherà invece alle società mandanti. Difatti, gli esborsi sostenuti dalla società in qualità di mandataria rappresentano movimentazioni finanziarie e non costi propri; allo stesso modo i rimborsi da parte del mandante non costituiscono ricavi. I ricavi sono costituiti dalle provvigioni pattuite che costituiscono i componenti positivi rilevanti nella determinazione del reddito imponibile del mandatario senza rappresentanza.