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Certificato energetico: come orientarsi tra leggi statali e regionali

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L'articolo 35 comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ha sancito l'eliminazione dall'ordinamento dell'obbligo di allegare (a pena di nullità relativa) l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari e l'obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore, l'attestato medesimo. Tali obblighi, previsti dall'art. 6, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 192/2005, sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'art. 15, concernenti le sanzioni relative in caso di inottemperanza. Lo stesso provvedimento delegava alle regioni il compito di approvare una propria disciplina sulla materia.

Pertanto, dall'entrata in vigore della legge 133/2008 è sì venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita,ma non quello di redigerlo, previsto dall'art. 6 del d.lgs. n.192/2005. Ne consegue che dal 1° luglio 2009 vi è «solo» l'obbligo di dotare dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo onerosoe tale incombente concerne anche le permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali.

Con il D.M. 26 giugno 2009 sono state pubblicate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 192/2005. Il provvedimento, composto da 8 articoli e 10 allegati, definisce anche gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni e segue il D.P.R. 59/2009 che fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano alle regioni e province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e, comunque, sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione degli edifici, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2005 e dalla Direttiva 2001/91/CE.

Alcune regionali, invece, hanno legiferato in materia, talvolta in linea con la normativa statale, talvolta con previsioni più aspre (come in Lombardia e in Piemonte, dove c'è l'obbligo di allegare il certificato al rogito, con sanzione pecuniaria in caso di omissione, e in Emilia Romagna, dove però non ci sono sanzioni).
Da questo panorama normativo oggi consegue che:

a) per i fabbricati situati nelle regioni in cui vige l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica, il notaio non procede al rogito senza questo documento;

b) per i fabbricati situati in Toscana e Valle d'Aosta, che hanno previsto l'obbligo di allegazione al rogito il documento, ma non hanno ancora completato il processo per l'adozione della certificazione energetica locale, valgono comunque le regole nazionali.

c) per i fabbricati situati in regioni prive di legislazione regionale specifica – e in cui si applica quindi la legge nazionale – è facile assistere a comportamenti meno rigorosi, che possono assumere una duplice forma: un accordo tra le parti con cui il compratore rinuncia a ricevere l'attestato dal venditore; oppure l'escamotage con cui il venditore dichiara che il fabbricato è di classe G o "fatiscente"e comporta alti costi di gestione energetica. In quest'ultima ipotesi, la presenza o meno del certificato energetico è rimessa dunque al maggiore o minore grado di discrezionalità cui intende ricorrere il venditore. Tuttavia, è necessario precisare che va prestata estrema attenzione al rilascio di dichiarazioni in classe G un po' troppo "leggere": c'è pur sempre il rischio del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (e il rischio del relativo concorso dei professionisti che assistono alla compravendita), che è punito con la reclusione fino a due anni.


Il testo dei provvedimenti è disponibile, per gli abbonati, nella banca dati "Codice degli Immobili".

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