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LEGGE COMUNITARIA 2008

Edifici rumorosi:chi non rispetta i requisiti acustici nella progettazione e nella costruzione non dovrà più risarcire i compratori

Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"(GU del 14 luglio 2009 n. 161)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.161, la Comunitaria 2008. Il provvedimento detta le disposizioni necessarie ad adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all' Unione Europea. Tra le misure di interesse del settore immobiliare il riordino della normativa sull' inquinamento acustico. L'articolo 11, comma 5 del provvedimento stabilisce una temporanea sospensione della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti nei rapporti tra costruttore o venditore ed acquirente dell'immobile. Ne consegue che il privato non potrà più far valere le norme contenute nella legge 447/1995 e nel Dpcm 5 dicembre 1997, che impongono di tenere conto, al momento della progettazione e della costruzione di un nuovo edificio, di determinati limiti di rumorosità interna ed esterna.
Di fatto, la norma elimina il diritto al risarcimento del 20% del valore dell'immobile che l'acquirente poteva far valere in presenza di forti rumori molesti, confermati da una perizia successiva all'acquisto dell'immobile che dimostrava il mancato rispetto nella progettazione e nell'impiego dei materiali dei requisiti acustici previsti dal Dpcm '97.

L'innovazione non opera su tutti i rapporti, ma solo su quelli che sorgeranno dopo l'entrata in vigore della legge comunitaria. Inoltre, non opera nei rapporti tra costruttore e pubbliche amministrazioni (Comune, Arpa, Asl), ma solo tra venditore e acquirente. Quindi chi ha già contestazioni in corso con il venditore, può continuare a invocare l'applicazione dei limiti posti dal Dpcm 5 dicembre 1997.

Il testo integrale del provvedimento e tutti i commenti ed approfondimenti di autorevoli esperti sono disponibili, per gli abbonati, nella banca dai "Codice degli Immobili".

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