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(7) I beni mobili di natura finanziaria sono, in pratica, i soli beni che possono essere oggetto di intestazione fiduciaria. Gli obblighi di trascrizione o registrazione richiesti per i beni immobili e i beni mobili registrati non consentono il ricorso all'istituto dell'intestazione fiduciaria. Per tali beni può trovare applicazione quanto detto in tema di negozio fiduciario in senso stretto. Si ricorda, infatti, che attraverso l'istituto della trascrizione di cui agli artt. 2643 e segg. cod. civ. il legislatore rende impossibile, per i beni immobili e per taluni beni mobili, quella dissociazione tra proprietà in senso formale e proprietà in senso sostanziale che connota l'intestazione fiduciaria di beni. L'analisi dei principi generali in tema di diritti reali conduce così ulteriormente: a) ad escludere che dall'intestazione fiduciaria derivi alcun effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale dei beni fiduciariamente intestati; b) ad escludere che la società fiduciaria possa risultare intestataria di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri; c) a consentire alle società fiduciarie di rendersi intestatarie solo di beni mobili per i quali non sono previste speciali forme di pubblicità.
(8) Ulteriore conferma di tale assunto viene trovata nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 21 maggio 1999, n. 4943), secondo la quale i fiducianti, dotati di una tutela di carattere reale azionabile in via diretta e immediata nei confronti di ogni consociato, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla società ed a questa strumentalmente intestati. Le medesime conclusioni valgono per l'eventuale successiva operazione di reintestazione dei beni stessi dalla fiduciaria al cliente-fiduciante. Anche in questo caso non si verifica alcun effettivo trasferimento, ma, semplicemente, si ricongiunge la proprietà sostanziale dei beni con la proprietà formale.
(9) In Rass. trib., 2001, pag. 1393, con nota di P. Laroma Jezzi, «Soggettività passiva ai fini Iva delle società fiduciarie nelle operazioni di compravendita di titoli»; L. Salvini, «Per la certezza dei rapporti privilegiati gli aspetti formali», in Guida Normativa n. 172/2001, pag. 15.
(10) L'originario impianto del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come noto, è stato ampliato dall'art. 2, comma 47, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così da istituire un'imposta «sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione».
(11) D. Stevanato, R. Lupi, «Imposta sulle successioni e donazioni: dove eravamo rimasti?», in Dialoghi di diritto tributario, 2006, pag. 1667, ricordano che «la stessa Corte costituzionale ha in più occasioni sottolineato come il legislatore, per quanto libero nella scelta dei presupposti dei tributi (purché espressivi di una qualche attitudine economico/patrimoniale), deve poi dettare una disciplina della fattispecie impositiva coerente con le scelte compiute in apicibus»; D. Stevanato, «La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche», in Corr. trib., 2007, pag. 247; G. Gaffuri, «Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni», in Rass. trib., 2007, pag. 441, secondo cui «il trasferimento ereditario o a titolo gratuito è tassabile per effetto e nei limiti in cui genera l'arricchimento del soggetto avente causa. Identicamente - per necessaria simmetria - il vincolo di destinazione assume rilievo nell'ambito dell'imposta neoistituita, se determina una prospettiva, giuridicamente inequivoca e suscettibile di tutela, di un vantaggio patrimoniale tangibile in favore del soggetto beneficiario, diverso dall'autore del vincolo funzionale».