L'Agenzia delle Entrate attraverso due recenti circolari è intervenuta in tema di trattamento fiscale e, in particolare, di imposizione indiretta, del negozio fiduciario e dell'intestazione fiduciaria di beni.
L'Agenzia delle Entrate, con due circolari a breve distanza l'una dall'altra - la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E e la circolare 27 marzo 2008, n. 28/E - ha affrontato il tema dei riflessi fiscali (in particolare, ai fini dell'imposizione indiretta) dell'intestazione fiduciaria di beni.
La necessità di un duplice intervento da parte dell'Amministrazione finanziaria è stata giustificata dalla circostanza che la circolare n. 3/2008 presentava alcune affermazioni non del tutto chiare.
Nozione di negozio fiduciario fornita dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 3/2008
In particolare, si affermava al paragrafo 5.2 che, «a titolo esemplificativo, rientrano tra gli atti costitutivi di vincoli aventi effetti anche traslativi i seguenti negozi: 1) negozio fiduciario: di cui prevalentemente si avvalgono le società fiduciarie disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (recante la disciplina in materia di società fiduciarie e di revisione), che si propongono di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi (...) ». L'Agenzia delle Entrate, annoverando fra i negozi catalogabili come atti di costituzione di vincoli di destinazione il negozio fiduciario di cui prevalentemente si avvalgono le società fiduciarie disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, aveva condotto un'operazione ermeneutica tale da offrire il fianco a talune critiche(1); in particolare, la nozione di negozio fiduciario fatta propria dall'Amministrazione finanziaria non appariva una figura dai contorni ben delineati che, anzi, parevano apparentarsi ora con la fiducia romanistica, ora con l'antinomica fiducia germanistica o intestazione fiduciaria.
L'intervento della successiva circ. n. 28/2008
La circolare n. 3/2008 aveva sollevato alcune perplessità che opportunamente la circolare n. 28/2008 ha provveduto a dissipare.
Con questa, l'Agenzia è tornata proprio sul fenomeno fiduciario prima dal punto di vista civilistico e poi da quello fiscale, con particolare riferimento alla «nuova imposta sulle successioni e donazioni»(2) e, più in generale, sul tema del settore dell'imposizione indiretta, in cui il fenomeno in esame presentava fino ad ora aspetti critici.
Ricostruzione del fenomeno fiduciario
Dissociazione tra proprietà formale e proprietà sostanziale
Dal punto di vista civilistico, l'attività professionale prestata dalle società fiduciarie realizza un fenomeno di dissociazione tra proprietà formale e proprietà sostanziale.
Detto fenomeno si caratterizza per attribuire alla società fiduciaria il potere di disporre dei beni ad essa fiduciariamente intestati secondo le istruzioni impartite dal cliente-fiduciante, fermo restando che i risultati dell'attività svolta dalla società fiduciaria si producono direttamente nel patrimonio del fiduciante(3).
Principio del numero chiuso dei diritti reali
L'operatività delle società fiduciarie deve, sotto questo punto di vista, essere posta in relazione con altri principi che regolano l'ordinamento nazionale, in particolare con il principio del numero chiuso dei diritti reali. Esso comporta che i diritti reali possano essere determinati solo dall'ordinamento giuridico e che neppure nell'esercizio dell'autonomia privata possono esserne creati di nuovi. Si tratta di una regola alla quale, stante il particolare interesse sociale ed economico che destano la proprietà e gli altri diritti reali nell'utilizzazione dei beni e nella sicurezza dei traffici, deve attribuirsi carattere inderogabile e che deve annoverarsi tra i principi di ordine pubblico che regolano l'ordinamento nazionale.
Diritto incomprimibile di proprietà
Nel catalogo dei diritti reali assume un ruolo preminente il diritto di proprietà, ovvero il diritto di godere o di disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo. Il diritto di proprietà non tollera limitazioni quanto al suo contenuto; può, eventualmente, tollerare limitazioni quanto alle modalità di esercizio, purché non ne sia compromesso il nucleo fondamentale (in modo tale, cioè, da non privare il titolare della situazione stessa di poteri o facoltà essenziali caratterizzanti tale diritto).
Limitazioni alle modalità di esercizio del diritto di proprietà
L'intestazione fiduciaria ben può rientrare tra tali limitazioni. Un soggetto, in altri termini, intestando fiduciariamente un bene, può conservare su di esso il diritto di proprietà affidandone la gestione ad una società fiduciaria o, rectius, conservare su di esso il diritto di proprietà e la possibilità di scegliere quale utilizzo fare del bene non facendo apparire, nei confronti dei terzi, tale situazione.
Diritti in capo alla società fiduciaria
La società fiduciaria, così, non vanta alcun diritto reale nei confronti del bene fiduciariamente intestato ed è esclusivamente obbligata alla gestione del bene sulla base delle istruzioni a lei fornite(4). Essa non vanta nei confronti del bene quella pienezza di poteri che connota il diritto di proprietà.
CONTINUA ...»