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DIRITTO E PRATICA DELLE SOCIETA'

Fideiussione del socio a garanzia dei debiti di snc

Dal numero 16/2008 di "Diritto e Pratica delle Società"
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La Suprema Corte, con una decisione innovativa,ammette che anche il socio di una s.n.c.possa prestare una fideiussione a garanzia dei debiti sociali. Affermazione della "alterità "del socio rispetto alla società e profilo della causa della fideiussione.

Sentenza Corte di Cassazione,Sez.I, 12 dicembre 2007, n.26012.

Con la decisione in esame la Corte di Cassazione ha ammesso, per la prima volta, che anche il socio di una s.n.c. può prestare una fideiussione a garanzia dei debiti sociali, ponendosi così in netto contrasto con l'orientamento sostenuto da gran parte della giurisprudenza di merito nonché da alcune pronunce di legittimità(1).

Come è noto, partendo dalla definizione di fideiussione (art. 1936 cod. civ.) la giurisprudenza sino ad ora prevalente aveva solitamente individuato un ostacolo all'ammissibilità della garanzia di cui si discute nella necessaria alterità soggettiva tra garante e garantito. Si riteneva infatti che, in considerazione del mancato riconoscimento della personalità giuridica alle società di persone, essendo il socio il soggetto ultimo chiamato a rispondere per i debiti sociali ( ex art. 2291 cod. civ.), a costui doveva a lui che doveva essere direttamente imputata la relativa titolarità, con la conseguenza che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile era responsabilità per debito proprio (2) .

Ne derivava che, se le obbligazioni sociali dovevano essere ricondotte soggettivamente ai singoli soci illimitatamente responsabili, questi ultimi non potevano garantire con una fideiussione le obbligazioni che erano già loro riferibili proprio in virtù della qualità di soci (illimitatamente responsabili), in quanto in tal modo sarebbero divenuti fideiussori di se stessi(3).

Sotto altro profilo, la giurisprudenza dominante aveva inoltre ravvisato in tali ipotesi la mancanza della causa fideiussoria, che è quella di rafforzare la garanzia del creditore attraverso l'allargamento del suo potere di aggressione verso il patrimonio di un altro soggetto (il fideiussore appunto) diverso dal debitore principale(4).

Pertanto, se la causa della fideiussione deve individuarsi nell'incremento del patrimonio da aggredire per mezzo dell'aggiunta del patrimonio del garante, si riteneva che il contratto di fideiussione stipulato tra il socio e il creditore sociale non potesse realizzare tale condizione, dal momento che il socio era già obbligato con tutto il suo patrimonio per i debiti sociali.

Basandosi su tali considerazioni, la giurisprudenza aveva dunque in precedenza quasi sempre dichiarato la nullità della fideiussione, rilasciata dal socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali, per mancanza di causa(5).

Affermazione della "alterità" del socio rispetto alla società

Entrambe le obiezioni sono state superate dalla sentenza in esame.

In prima battuta, infatti, la Corte dichiara incontrovertibilmente la "alterità" del socio rispetto alla società, affermando che le società di persone, seppure sprovviste di personalità giuridica, sono dotate di autonomia patrimoniale (più o meno accentuata a seconda delle diverse forme sociali) e pertanto costituiscono un centro di imputazione di situazioni soggettive, in virtù del quale è possibile l'instaurazione di rapporti giuridici distinti tra società e terzi e, persino, tra società e soci(6).

Il fatto che, in presenza di determinate condizioni, il patrimonio personale del socio deve rispondere delle obbligazioni sociali così come il patrimonio della società può essere aggredito dal creditore personale del socio non incide sul principio di separazione e distinzione del patrimonio sociale rispetto a quello personale dei soci.

In particolare, sottolinea la Corte, il fatto che tale separazione non valga ad attribuire alle società di persone la personalità giuridica riconosciuta dall'ordinamento alle società di capitali, non pare contestabile che essa si manifesti in una forma di soggettività giuridica, che si desume peraltro da ben precisi indici normativi che la dottrina non ha mancato di evidenziare.

Ci si riferisce in particolare agli artt. 2257, 2258 e 2260 cod. civ. per i quali l'amministrazione e i diritti ed obblighi degli amministratori hanno come riferimento la società; all'art. 2266, comma 1, in base al quale la società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio per mezzo dei medesimi; agli artt. 2297 e 2317 relativi alla mancata iscrizione nel Registro delle imprese e ai rapporti tra la società e i terzi; agli artt. 2298 e 2301 relativi alla rappresentanza delle s.n.c. e, rispettivamente, al divieto di concorrenza dei soci verso la società; agli artt. 2659 e 2839 cod. civ., che considerano le società di persone come un vero e proprio soggetto, a favore o contro il quale possono essere effettuate trascrizioni di acquisti immobiliari e iscrizioni di ipoteche.

Pertanto, la Corte afferma che «così come legittimato ad agire in giudizio per gli interessi della società e far valere diritti, ovvero per contestare eventuali obblighi ad essa ascritti, è esclusivamente il soggetto che rivesta la qualità di legale rappresentante, e così come riguardo ad esse è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti della società oltre che dei singoli soci, allo stesso modo deve ritenersi che la fideiussione prestata dal socio a favore della società, proprio per effetto della rilevata autonomia patrimoniale e della distinzione di sfere giuridiche (quella sociale e quella del socio) rientra tra le garanzie prestate per le obbligazioni "altrui", secondo lo schema delineato dall'art. 1936 cod. civ.».   CONTINUA ...»

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