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Diritto e Pratica delle Società

Soluzioni operative: società di persone partecipate da società di capitali

Dal numero 12/2008 di Diritto e Pratica delle Società
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Una s.n.c. risulta interamente posseduta da due s.p.a. In tale fattispecie, esistono accorgimenti particolari da adottare nella redazione del bilancio della società di persone e delle società di capitali partecipanti?

La possibilità che una società di capitali possa essere socia di una società di persone è stata per lungo tempo oggetto di dibattito (1); prima della riforma del 2003, giurisprudenza (2) e dottrina sono state per molto tempo divise sulla soluzione.

La tesi favorevole si basava sull'asserzione secondo la quale non sussisteva alcuna norma di legge contraria.

In senso contrario, veniva sostenuto che la configurazione in commento avrebbe cumulato il vantaggio principale delle società di capitali, la responsabilità limitata, con i vantaggi dell'amministrazione diretta, propria delle società di persone.

Riforma del 2003: apertura totale alle società di capitali socie di società di persone

Il legislatore della riforma del 2003 ha preso una posizione nel merito. Il novellato comma 2 dell'art. 2361 cod. civ. stabilisce: "l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa al bilancio".

Il nuovo dettato normativo risolve quindi, in senso affermativo, i dubbi esistenti sul fatto che una società di capitali possa essere socia di una società di persone; a fronte di questa apertura, il legislatore pone dei vincoli sia di carattere autorizzativo, in quanto è richiesta una delibera assembleare da parte della società che intende assumere la veste di socio illimitatamente responsabile, sia di carattere informativo, in quanto è necessario fornire nella nota integrativa della società di capitali le informazioni relative alla partecipazione (3).

Al contrario, non si ritiene possibile l'assunzione di partecipazioni in società semplici per il fatto che le stesse possono esercitare esclusivamente attività non commerciali.

Pur in mancanza di specifiche indicazioni, si ritiene che quanto indicato dall'art. 2427, n. 5, cod. civ. (4) possa soddisfare quanto richiesto dal legislatore, salvo che per ciò che si dirà appresso.

La responsabilità illimitata potrebbe richiedere di evidenziare situazioni o attività di particolare rischio, che potrebbero non essere sufficientemente espresse e chiarite seguendo i dettami del citato art. 2427, n. 5, cod. civ.

Una soluzione a favore dell'intelligibilità di bilancio potrebbe consistere nell'iscrizione di una posta tra i conti d'ordine, nella logica che la partecipante "garantisce" la società partecipata con l'intero suo patrimonio. Tale comportamento sarebbe avvalorato da quanto previsto in tema di patrimoni destinati ad uno specifico affare, laddove, nel caso di responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione al suddetto affare, l'impegno da ciò derivante deve essere iscritto, appunto, tra i conti d'ordine.

Del tutto superato appare anche il problema della possibilità che la società di capitali possa rivestire la carica di amministratore della società partecipata. Infatti, l'art. 2257 cod. civ. prevede che l'amministrazione della società di persone spetti a ciascun socio. Se quindi, come stabilito dall'art. 2361, è prevista la possibilità che una società di capitali sia socia di una società di persone, se ne deduce che alla stessa competa -salvo decisione contraria dei soci stessi- il potere di amministrazione (5).

OBBLIGHI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOCIETA' PARTECIPATE

(...)

Le disposizioni attuative del Codice sulla redazione del bilancio

Quanto sopra illustrato è ulteriormente rafforzato dall'art. 111 duodecies disp. att. cod. civ. (6), secondo il quale le s.n.c. e le s.a.s. devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le s.p.a. e, ricorrendone i requisiti, devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato: "qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'art. 2361, comma 2, del Codice, siano s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l. (...) " (7).

L'art. 111 duodecies se, da un lato, elimina, qualora ce ne fossero ancora stati (8), tutti i dubbi in merito alla partecipazione di una società di capitali in una di persone, dall'altro, impone a queste ultime degli obblighi del tutto identici a quelle in capo alle "società maggiori" in tema di redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Al contrario, non esistono adempimenti particolari per le società di capitali se non quello previsto dall'art. 2361 cod. civ., il quale richiede che venga fornita specifica informazione nella nota integrativa delle partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni.

Requisito soggettivo: totalità dei soci illimitatamente responsabili rappresentata da società di capitali

Risulta determinante focalizzare l'attenzione sui casi in cui l'articolo delle norme di attuazione in commento può essere applicato. La norma, sul punto, appare chiara: il bilancio deve essere redatto solo ed esclusivamente se tutti i soci illimitatamente responsabili sono rappresentati da società di capitali. Questo significa che, stante il tenore letterale della norma, gli adempimenti di cui sopra non risultano obbligatori quando una s.n.c. o una s.a.s. è partecipata da una persona fisica o altra società di persone, qualunque sia la percentuale dalla stessa detenuta.  CONTINUA ...»

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