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Diritto e Pratica delle Società

Soluzioni operative: il principio della "porta aperta" nelle cooperative

Dal numero 9/2008 di Diritto e Pratica delle Società
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Un soggetto, persona fisica, in possesso di un diploma di informatica di base, aspira a entrare a far parte di una cooperativa che si occupa dell'assemblamento e della programmazione di apparecchiature informatiche. Qual è l'iter da seguire per presentare la propria candidatura per l'accesso in cooperativa?


Quali sono le conseguenze in relazione alla connessa variabilità del capitale sociale, nonché le possibilità di "uscita" futura?


Le cooperative sono società nelle quali la "posizione" dei soci è, notoriamente, elemento caratterizzante della struttura sociale e, di conseguenza, oggetto di particolare attenzione per ciascun legislatore nazionale.
Principi normativi di riferimento
Il Codice civile, in coordinazione con diverse leggi speciali, recepisce e disciplina i principi sovranazionali dell'ordinamento cooperativo.
Spicca, in primo luogo, la disciplina dell'aspetto numerico dei soci: come è noto, le cooperative sono per definizione società "a capitale variabile" proprio in virtù del carattere "aperto" della struttura, la quale beneficia di una procedura favorevole sia ai fini dell'ammissione che delle dimissioni dei soci.
Naturalmente, nel rispetto dei principi ispiratori dell'ordinamento cooperativo, esiste un insieme di norme -di carattere positivo e negativo- che disciplina i meccanismi di accesso e di recesso per tutelare sia i diritti dei potenziali nuovi soci sia i diritti di coloro che già alla cooperativa appartengono. Si dirà, dunque, di norme che disciplinano i requisiti dei soci e la procedura di ammissione, parallelamente a una generale garanzia di non discriminazione dei nuovi soci. All'interno del rapporto mutualistico si ricorderà del principio della parità di trattamento dei soci.
Se il carattere aperto delle cooperative è ciò che risulta più evidente, non bisogna dimenticare, però, che, a monte, esistono anche dei "paletti" che regolamentano il numero minimo di soci necessario per la legittima costituzione della cooperativa stessa.
DOMANDA DI AMMISSIONE DEL SOCIO
Elementi caratterizzanti: numero minimo dei soci
Il numero minimo di soci rappresenta un requisito essenziale per la costituzione di una società cooperativa in generale e, in particolare, per la costituzione di alcune specifiche tipologie di cooperativa.
La disciplina relativa al numero dei soci di una cooperativa è contenuta nell'art. 2522 cod. civ., fermo restando che, come previsto al comma 4 del medesimo articolo, "la legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative".
Il numero minimo di soci necessario affinché si possa legalmente costituire una cooperativa è pari a 9. Fanno eccezione le "piccole società cooperative" le quali, se i soci sono tutti persone fisiche e vengono adottate le norme previste per le s.r.l., possono essere costituite da un minimo di 3 soci (e, implicitamente, da un massimo di 8, giacché a ripartire dal numero di 9 soci si tornerebbero ad applicare le norme per le cooperative "ordinarie").
Con riferimento al comma 4 dell'articolo poc'anzi citato, a titolo di esempio, si segnala come il numero minimo di soci sia elevato a 200 per le banche popolari e le banche di credito cooperativo.
Si ricorda altresì come un certo numero minimo di soci sia necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi (e quindi della fruizione delle agevolazioni tributarie e creditizie previste ad hoc).
Per esempio:
- minimo 50 soci per le cooperative di consumo;
- minimo 15 soci per le cooperative di produzione e lavoro legittimate a partecipare ai pubblici appalti.
A completamento di quanto detto, è necessario sottolineare come l'esistenza del numero minimo dei soci non sia condizione necessaria solo per poter legalmente costituire una società cooperativa, ma anche condizione per la continuazione di essa: nel corso della vita sociale, il ridursi del numero minimo dei soci al di sotto dei limiti sopra citati, come disciplinato al comma 3 dell'art. 2522 cod. civ., rientra fra le cause di scioglimento della società. La mancata ricostituzione di detto numero minimo entro un anno dal verificarsi del superamento della soglia minima prescritta dalla legge, infatti, comporta la messa in liquidazione della cooperativa e il successivo scioglimento.
  CONTINUA ...»

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