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Diritto e Pratica delle Società

Soluzioni operative: controllo sulla pregressa gestione da parte dei nuovi sindaci

Dal numero 16/2008 di Diritto e Pratica delle Società
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Quali sono le eventuali responsabilità che i sindaci di nuova nomina hanno sulla pregressa gestione?

Le forme di responsabilità dei membri del collegio sindacale sono suddivise dall'art. 2407 cod. civ. in due fattispecie.

Fattispecie di responsabilità dei sindaci

La prima forma di responsabilità è la c.d. responsabilità esclusiva o diretta, e deriva dalla violazione degli obblighi di verità delle attestazioni, di conservazione del segreto e di altri doveri dei sindaci, indipendentemente da un connesso inadempimento riferibile agli amministratori (1).

La seconda fattispecie, invece, è la responsabilità indiretta o concorrente, e si ha nel momento in cui i sindaci non hanno puntualmente adempiuto ai propri doveri di controllo, non avendo in questo modo evitato la produzione di un danno conseguente ad un inadempimento degli amministratori. Tale seconda fattispecie -definita anche come responsabilità da culpa in vigilando- è la forma a cui nella realtà si assiste con maggiore frequenza, e richiede il simultaneo concorso di più elementi:

inadempimento degli amministratori;

danno conseguente all'inadempimento;

inadempimento dei sindaci che ha determinato quel danno, nel senso che se i sindaci avessero vigilato diligentemente sull'operato degli amministratori "colpevoli" il danno non si sarebbe prodotto.

Confrontando le due fattispecie appena descritte, è possibile notare come nella prima vi è un rapporto biunivoco fra l'inadempimento dei sindaci e l'evento dannoso, mentre nella seconda è necessario che sussista un inadempimento dei doveri degli amministratori, nonché un nesso di causalità fra il danno e il difetto di vigilanza. Questa connessione tra gli inadempimenti è inoltre dimostrata anche dalla responsabilità solidale tra amministratori e sindaci stessi nell'obbligo risarcitorio (2). Per ciò che concerne invece i rapporti fra i sindaci, sembra corretto affermare che anche tra gli stessi membri dell'organo di controllo sussista un vincolo di solidarietà, anche se non esplicitamente indicato dall'art. 2407 cod. civ. Tale conclusione deriva dalla considerazione che il dovere di controllo grava indistintamente su tutti i membri del collegio sindacale (3).

La natura solidale dell'obbligazione risarcitoria dei sindaci (sia nei confronti degli amministratori che tra i componenti del collegio sindacale) non esclude che i singoli membri possano chiedere e ottenere una graduazione di colpa nei loro reciproci rapporti, con una diversa ripartizione dell'onere risarcitorio all'interno del collegio, affinché si possa fissare con l'eventuale sentenza di condanna il quantum dovuto da ciascun sindaco ai fini del regresso fra condebitori (4).

Dovere del collegio sindacale di controllo sulla pregressa gestione

La questione in analisi consiste nel comprendere se il controllo del collegio sindacale debba estendersi o meno anche ai fatti anteriori all'assunzione della carica. In particolare, si ritiene utile valutare se i sindaci appena nominati debbano, tra i primi atti di controllo, analizzare il bilancio relativo all'esercizio antecedente (e già approvato) alla loro nomina.

Il dubbio nasce essenzialmente da un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo, ci si chiede se il controllo della pregressa gestione sia di competenza dei sindaci di nuova nomina in quanto, all'epoca dell'approvazione del bilancio di esercizio, essi non erano in carica.

CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA GESTIONE PRECEDENTE

Responsabilità dei sindaci e le differenti fattispecie

art. 2407 cod. civ.

Doveri di controllo dei sindaci

art. 2403 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali

Cass., Sez. I civ., 24 marzo 1999, n. 2772

App. Milano 26 maggio 1998

Cass., Sez. I civ., 8 febbraio 2005, n. 2538

In secondo luogo, ci si chiede se l'approvazione "in sé" del bilancio rientri nell'alveo dei controlli del collegio sindacale, essendo la stessa di competenza esclusiva assembleare, dovendo ai sindaci competere il controllo solo degli atti relativi all'organo amministrativo (compresa, ovviamente, la redazione del bilancio stesso).

Alle questioni suesposte si può rispondere affermativamente (nel senso della necessità del controllo, salvo le attenuazioni di cui si dirà appresso) in primis richiamando il principio secondo il quale, ai fini di un diligente svolgimento dei doveri di controllo, i sindaci non dovrebbero prescindere a priori da un'analisi dei fatti anteriori alla loro nomina, i quali vengono sintetizzati nel bilancio d'esercizio. Il fatto che essi non fossero in carica all'epoca dell'approvazione del bilancio non li esime, se reputato necessario ex post, dal controllare il bilancio stesso: tale esame sarebbe finalizzato a eliminare o, quanto meno, attenuare le eventuali irregolarità e le loro possibili conseguenze negative sugli esercizi nei quali i sindaci ricopriranno l'incarico (5).  CONTINUA ...»

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