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Diritto e Pratica delle Società

Soluzioni operative: iscrizione in bilancio dei contratti di "leasing"

Dal numero 11/2008 di Diritto e Pratica delle Società
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Nell'ambito di società che non adottano i principi contabili internazionali, come si conciliano le rilevazioni dei leasing con metodo finanziario con le previsioni normative del Codice civile?
La contabilizzazione dei contratti di leasing in bilancio con il metodo finanziario è legittimata dai principi contabili internazionali (1), mentre il Codice civile non prevede questa modalità di rilevazione contabile.
Dall'anno 2005 (2) per determinate categorie di società, è obbligatoria l'adozione dei principi contabili internazionali: per tali soggetti assume valore di norma il contenuto di tali principi internazionali (3).
Invece, le società che non li adottano (4) continuano a utilizzare le norme del Codice civile per la redazione dei propri bilanci (5).
Società che utilizzano gli Ias/Ifrs: obbligo, facoltà, esclusione
In relazione all'obbligo, alla facoltà o all'esclusione dall'impiego degli Ias/Ifrs per la redazione del bilancio, si possono individuare quattro categorie di società:
i soggetti obbligati: società quotate, banche, intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte di Banca d'Italia, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le assicurazioni;
i soggetti che hanno la facoltà: società che redigono il bilancio consolidato e società incluse in tale bilancio consolidato secondo il metodo del consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nonché nel bilancio consolidato delle categorie supra indicate al primo punto;
i soggetti che sono "temporaneamente" esclusi: società diverse dalle categorie sopra citate, che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
i soggetti che sono esclusi: società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.
Qualora una società di cui al secondo punto opti per l'adozione degli Ias/Ifrs, la scelta, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005 (6), "non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico" (7).
I soggetti di cui al terzo e quarto punto, allo stato attuale della normativa, non possono utilizzare i principi contabili internazionali e, conseguentemente, per redigere il bilancio devono attenersi alle norme del Codice civile e alle interpretazioni dei principi contabili nazionali.
I soggetti di cui ai primi due punti (in questo caso, se optano per l'utilizzo dei principi contabili internazionali) devono iscrivere in bilancio i contratti di leasing secondo il metodo finanziario previsto dallo Ias 17.


"LEASING": DUEMETODI A CONFRONTO DI ISCRIZIONE IN BILANCIO
RILEVAZIONI CONTABILI
METODO FINANZIARIO
METODO PATRIMONIALE
Stato patrimoniale: attivo
Valore del bene in leasing
Eventuale prezzo di riscatto del bene
Stato patrimoniale: passivo
Debito residuo
Nessuna rilevazione
Conto economico: costi
Ammortamenti e interessi passivi
Canoni, comprensivi di interessi
Rilevazione in bilancio dei contratti di leasing: metodi patrimoniale o finanziario


Il Codice civile segnala esplicitamente per i contratti di leasing le indicazioni da riportare in nota integrativa all'art. 2427, comma 1, n. 22 che vengono riprese e illustrate anche dai principi Oic (8). Per le indicazioni da rilevare in stato patrimoniale e nel conto economico nulla viene previsto in modo specifico, quindi ci si rifà ai principi generali di redazione del bilancio, secondo cui il metodo utilizzabile risulta essere quello patrimoniale.
E' appena in caso di ricordare come nella rilevazione contabile del leasing con il metodo patrimoniale venga "privilegiato" quale criterio di valutazione il criterio prudenziale "del costo storico": i canoni di leasing risultano rilevati in conto economico nelle "spese di godimento beni di terzi" in base al principio di competenza (9) e il bene oggetto del contratto "compare" nell'attivo di bilancio solo a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto; il debito residuo per le rate a scadere viene rilevato unicamente nei conti d'ordine.
Questo metodo di rilevazione è "antitetico" all'altro metodo di rilevazione contabile del leasing che è quello cosiddetto "finanziario" e che, rispetto al metodo patrimoniale, privilegia "la sostanza dell'operazione rispetto alla forma" (10), in quanto permette di rilevare in contabilità l'acquisizione di un bene in leasing così come si rileva una qualsiasi operazione di acquisizione di un bene strumentale mediante il ricorso ad un finanziamento di terzi. Secondo questo metodo, le rilevazioni contabili, in estrema sintesi, sono le seguenti: nello stato patrimoniale viene indicato nell'attivo il valore normale del bene e nel passivo il debito verso la società di leasing per la quota capitale dei canoni; i canoni di leasing vengono scomposti nella "quota capitale" che va man mano a diminuire il debito verso la società di leasing, mentre la "quota interessi" viene indicata tra gli oneri finanziari nel conto economico. Infine, viene attuato il processo di ammortamento del bene in leasing, già iscritto nell'attivo di bilancio sin dall'inizio del contratto di leasing senza attendere il momento del riscatto.
  CONTINUA ...»

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