A seguito delle dimissioni di un consigliere, gli amministratori di una s.r.l. rimasti in carica vorrebbero nominare per cooptazione un nuovo amministratore fino alla prossima assemblea.
Alla luce dell'attuale diritto societario, ciò è consentito? Se sì, a quali condizioni?
Negli intendimenti della riforma del diritto societario vi era anche quello di prevedere un autonomo e organico complesso di norme, modellate sulla rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra soci che caratterizzassero la disciplina della s.r.l. in maniera autonoma e non più ricalcata su quella della s.p.a.
Nuove regole per l'amministrazione delle s.r.l.
Con l'attuazione legislativa dei suddetti principi, pertanto, si è venuta a delineare, con la nuova s.r.l., una fattispecie fortemente tipizzata in senso personalistico e contrattualistico che fa sporadico ricorso a norme di rinvio alla disciplina della s.p.a.
E' il caso, per esempio, della disciplina dell'amministrazione della società e dei controlli, contenuta nella sez. III del capo VII del novellato Codice civile, ove, rispetto al passato, non si trova più traccia di una norma, come il previgente comma 2 dell'art. 2487 cod. civ., che dava ampio accesso a molteplici aspetti della corrispondente disciplina disegnata per le s.p.a., ivi compresa quella in tema di sostituzione degli amministratori di cui all'art. 2386 cod. civ.
Cooptazione degli amministratori nelle s.r.l.
Tale ultimo articolo, al comma 1, consente agli amministratori rimasti in carica, purché espressione della maggioranza degli eletti dall'assemblea, di sostituire e quindi "cooptare" quelli venuti a mancare nel corso dell'esercizio, con deliberazione approvata dal collegio sindacale.
Già nel vigore del preesistente sistema, il predetto rinvio all'istituto della cooptazione aveva dato luogo nelle s.r.l. ad alcune problematiche rilevanti, quale quella della necessità o meno della presenza del collegio sindacale, come la procedura dell'art. 2386 cod. civ. richiede.
A maggior ragione, oggi, la questione dell'applicabilità alle s.r.l. della disciplina della cooptazione assume aspetti ancor più delicati e controversi, in considerazione della conclamata assenza di uno specifico rimando alla disciplina delle s.p.a.
Per una valutazione della fattispecie, risulta dapprima necessario ripercorrere, seppur sinteticamente, la normativa in tema di cooptazione presente nella disciplina delle s.p.a.
Cooptazione degli amministratori nelle s.p.a.
Ai sensi dell'art. 2383 cod. civ., "la nomina degli amministratori spetta all'assemblea", tranne, inizialmente, per quelli nominati nell'atto costitutivo o nei casi in cui la nomina è riservata ai possessori di strumenti finanziari (art. 2350 cod. civ.) o allo Stato ed enti pubblici (artt. 2449 e 2450 cod. civ.).
E' appena il caso di sottolineare come, peraltro, salvo particolari esigenze, l'assemblea degli azionisti si riunisce solitamente una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. In considerazione di ciò e al fine di garantire comunque la completa funzionalità dell'amministrazione, il legislatore, fin dal Codice di Commercio del 1882 e ora nell'art. 2386 cod. civ., attribuisce agli amministratori rimasti in carica, purché rappresentino la maggioranza dell'organo amministrativo, di provvedere alla sostituzione in via provvisoria degli amministratori eventualmente venuti a mancare.
Alcuni aspetti della vigente normativa, per come essi sono stati sviluppati dalla dottrina e dall'interpretazione giurisprudenziale, meritano di essere approfonditi.
Amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio e possibilità di attuare la cooptazione
E' stato autorevolmente osservato come il legislatore abbia inteso "chiarire che fra le cause di cessazione degli amministratori (morte, rinuncia, revoca, decadenza) non è compreso il compimento del periodo per il quale l'amministratore è stato nominato" (1), caso per il quale opera invece la prorogatio di cui all'art. 2485 comma 2, cod. civ. e per il quale spetta all'assemblea ricostituire il consiglio. Le ipotesi di cessazione a cui la norma relativa alla cooptazione si riferisce sono invece quelle sopra riportate in parentesi, considerate non fisiologiche rispetto al mandato conferito agli amministratori.
NOMINA PER COOPTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI S.R.L.
Peculiarità
Secondo la prassi attuale di riferimento, la cooptazione sembra possibile a patto che la stessa sia prevista statutariamente
Riferimenti normativi principali
Artt. 2475, 2386, 2487, comma 2 (abrogato), cod. civ.
Sostituzione da parte degli amministratori rimasti in carica
Dalla formulazione della norma, parte della dottrina è propensa a ritenere che per gli amministratori rimasti in carica "si tratti di un dovere e non di una semplice facoltà" (2), vista la necessità di assicurare per quanto possibile la struttura dell'organo amministrativo, come prevista nell'atto costitutivo, senza soluzioni di continuità.
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