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Diritto e Pratica delle Società

Soluzioni operative: cooperative a mutualità prevalente e riflessi fiscali

Dal numero 19/2008 di Diritto e Pratica delle Società
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Cosa si intende per cooperativa a mutualità prevalente? E quali sono i benefici fiscali connessi a tale tipologia di cooperativa?

La funzione sociale della cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, è riconosciuta fra i principi fondamentali della nostra Costituzione (1). La legge promuove e favorisce l'incremento della cooperazione con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

Le cooperative sono, per definizione (2), società a carattere mutualistico e l'importanza della funzione sociale svolta è da sempre oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore.

La riforma del diritto societario del 2003 ha segnato una tappa importante di questo percorso normativo: il legislatore ha previsto esplicitamente due differenti tipologie di cooperative, ovvero le cooperative "a mutualità prevalente" e le cooperative "diverse".

Cenni sul concetto di mutualità

Il concetto di mutualità, storicamente, deriva dall'esigenza dei gruppi economicamente più deboli di migliorarsi attraverso l'unione solidale e mediante l'eliminazione del profitto speculativo degli intermediari della catena distributiva, con la finalità di ridistribuire il risparmio fra i soci sotto forma di maggior remunerazione dei servizi e beni da essi forniti (cooperative di produzione e lavoro) oppure in termini di minor costo offerti ai soci dalla società (cooperative di consumo).

La nostra normativa non contiene una vera e propria definizione di mutualità, se non nella relazione ministeriale al Codice civile laddove si fa riferimento alla caratteristica di "fornire ai soci beni e servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato", in contrapposizione al concetto puro di impresa, in cui si persegue il lucro oggettivo (obbiettivo di conseguire un profitto) e il lucro soggettivo (suddivisione, tra i soci, del profitto).

Certamente, nel corso degli anni, al mutare delle condizioni socioeconomiche e politiche, all'applicazione del concetto di mutualità in senso "puro" -riferibile a quelle società operanti esclusivamente nei confronti dei soci- si è affiancato quello di mutualità "spuria", riferibile alle società che interagiscono con i terzi oltre che con i soci. Del resto, l'apertura al mercato non è mai stata vietata alle cooperative italiane e, anzi, l'accesso a capitali esterni normalmente induce ad agire secondo regole di efficacia ed efficienza amministrativa che favoriscono, di riflesso, i soci.

COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE: IN SINTESI

Fonte normativa

Elenco dei requisiti delle cooperative

Art. 2512 cod. civ.

requisiti qualitativi

- attività prevalentemente svolta in favore dei soci, dei consumatori o utenti di beni e servizi;

- attività svolta in prevalenza avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci;

- attività prevalentemente svolta avvalendosi degli apporti dei beni e servizi dei propri soci.

Art. 2513 cod. civ.

requisiti quantitativi

- ricavi delle vendite e prestazioni in favore dei soci 0,50 ricavi delle vendite e prestazioni (A1 del C.E.);

- costo del lavoro prestato dai soci 0,50 costo del lavoro (B9 del C.E.);

- costo dei beni conferiti dai soci 0,50 costo dei beni conferiti (B6 del C.E.);

- costo delle prestazioni di servizi ricevute dai soci 0,50 costo delle prestazioni di servizi (B7 del C.E.).

Art. 2514 cod. civ.

requisiti statutari

- divieto di distribuzione dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato;

- divieto di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;

- divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori;

- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento (o trasformazione o perdita dei requisiti di mutualità prevalente) della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La mutualità "prevalente"

Presumibilmente, proprio il proliferare di situazioni di mutualità "spuria" troppo tendenti all'impresa lucrativa, ha imposto al legislatore di creare un argine al fenomeno dell'esercizio di imprese vere e proprie, solo formalmente "vestite" da cooperative. Del resto, solo queste ultime sono l'espressione della funzione mutualistica e, quindi, meritevoli di tutela anche a livello tributario.

  CONTINUA ...»

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