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conciliazioneMediazione civile, casi pratici e approfondimenti |
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Conciliazione obbligatoria nelle controversie civili. Per risolvere liti condominiali, o controversie che riguardano successioni ereditarie, locazioni, contratti bancari o assicurativi, risarcimenti del danno derivanti da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa, non sarà più necessario attendere tanto tempo.
Il cittadino, infatti, potrà far valere le proprie ragioni dinanzi a un mediatore professionista con requisiti di terzietà, vale a dire un avvocato, notaio, o qualsiasi altra figura iscritta in un organismo ad hoc controllato dal ministero della Giustizia e che verrà istituito entro i prossimi 90 giorni. Se in quattro mesi non si arriva a conciliare davanti al mediatore, allora la lite torna davanti al giudice. A prevederlo è un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in attuazione di una delle deleghe date al governo per la riforma del processo civile.
Le modalità operative - La mediazione potrà essere di due tipi: facilitativa, nel caso in cui le parti siano aiutate a raggiungere un accordo anche amichevole sul loro rapporto in funzione dei rispettivi interessi; aggiudicativa, quando viene proposta una risoluzione delle controversie distribuendo torti o ragioni. Sarà poi suddivisa in tre modelli: mediazione obbligatoria, facoltativa e demandata dal giudice.
Nel primo caso, la mediazione sarà condizione necessaria per poter avviare un processo e riguarderà un catalogo di situazioni in cui sono comprese le liti condominali, sulle locazioni, la responsabilità da colpa medica, i contratti bancari e assicurativi.
Nella mediazione facoltativa, invece, le parti scelgono liberamente la via della composizione stragiudiziale della lite, mentre in quella demandata dal giudice, quest'ultimo può invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di conciliazione, quando la natura dalla causa e le risultanze dell'istruttoria lo suggeriscano. In questo caso il giudice darà 120 giorni di tempo alle parti per trovare una soluzione conciliativa.
A partire dal 20 marzo 2010 gli avvocati saranno chiamati a informare i propri clienti per gli incarichi assunti a partire da tale data, della possibilità di avvalersi del procedimenti di mediazione e della agevolazioni fiscali.
La mancata informativa è sanzionata con l'annullabilità del contratto d'opera concluso.
In vista dell'assolvimento di tale obbligo il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto una circolare (C- 11/2010) e un fac simile di informativa che i legali potranno far sottoscrivere ai propri assistiti. L'informazione dovrà essere fornita tanto alla parte attrice che a quella convenuta.
CNF
N. 11-C-2010: Mediazione finalizzata alla Conciliazione
Modello di informativa
Modello di procura alle liti
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