"La ratio incriminatrice dell'articolo 622 c.p. consiste nella tutela della libertà e della sicurezza del singolo, nel senso che il professionista che, in ragione del suo status, viene a conoscenza dei segreti del cliente, e' tenuto ad assicurarne la riservatezza: Cass. 8635/1996 Rv. 205967;
- la norma, quindi, punisce il professionista che divulghi, facendola diventare notoria, una notizia appresa in ragione della propria attività.".
Con questa premessa la Corte di Cassazione conferma la condanna di un commercialista siciliano, che aveva comunicato le irregolarità delle scritture contabili di una sua ex cliente alla agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, per il duplice reato di "rivelazione di segreto professionale" ed estorsione.
In sede processuale era stato accertato che il professionista aveva minacciato la cliente del fatto che, qualora non gli fosse stato confermato l'incarico, avrebbe rivelato le irregolarità delle scritture contabili alla Guardia di Finanza. Secondo la Corte correttamente, in sede di appello, era stato ravvisato in tale comportamento il requisito della minaccia a fini estorsivi.
Ai fini istruttori è risultato del tutto irrilevante poi che, "per la concreta situazione di fatto (nella specie la cliente non si fece intimorire dalla minacciata denuncia), la medesima non sortisca, poi, alcun effetto in concreto, dovendo essere valutata in astratto e cioè come idoneità a far sorgere nella vittima il timore di un pregiudizio concreto (nella specie, ravvisabile nelle conseguenze fiscali derivanti dalla denuncia di irregolarità contabili) e, quindi, a coartare la sua libertà contrattuale e di autodeterminazione.".
Il testo della sentenza
La responsabilità penale del commercialista
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