Il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche può aver luogo su ogni tipo di strada, e dunque anche nei centri urbani a scorrimento veloce. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12843 con la quale precisa che: "la speciale disciplina di cui all'art. 4 del DL 20.06.2002 n. 121, come modificato dalla L di conversione 1.8.02 n. 168, ha stabilito che:
a- i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 CdS (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettera A e B del CdS;
b- gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lettera C d D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificatamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d'incidentalità, delle condizioni strutturali, plano altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, della fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;
c- dell'utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti;
d- la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito ed i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione;
e- l'utilizzazione di dispositivi che consentono il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è subordinata all'approvazione od omologazione dei dispositivi stessi ai sensi dell'art. 45/VI CdS;
f- in caso di utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 CdS.".
Il testo della sentenza
Art. 4, DL n. 121 del 2002
Su Lex24&Repertorio24 il percorso operativo "Circolazione stradale ed R.C.Auto" (a cura di Avv. F. Ciaccafava e Avv. L. Scavonetto): disciplina della circolazione stradale, dell'assicurazione obbligatoria rca e del risarcimento dei danni.