Le investigazioni che il difensore è autorizzato a svolgere non possono mai spingersi fino ad una attività che, in qualunque modo, rischi di alterare lo stato dei luoghi o delle cose oggetto delle investigazioni stesse.
Questa la conclusione a cui giunge il GiP di Napoli con decreto del 27 aprile 2009, nel quale si evidenzia come:
" la difesa potrà prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ivi presenti; procedere alla loro descrizione; eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi.
Si tratta di attività che funzionali all'esercizio del diritto di difesa, rispetto alle quali è dimostrato il presupposto della necessità difensiva.
Queste attività dovranno essere svolte alla presenza costante della polizia giudiziaria che ha condotto le indagini allo scopo di preservare lo stato dei luoghi e con l'impiego delle cautele necessario per evitare ogni possibile alterazione. Al riguardo, si dispone che le attività difensive siano svolte alla presenza del Dirigente la Squadra Mobile della Questura di Napoli, o suoi delegati muniti delle necessarie competenze tecniche, con cui il difensore dovrà coordinare data e tempo dell'accesso ai luoghi che dovrà essere congruo rispetto al compimento della completa ricognizione dei luoghi. Il difensore dovrà anche comunicare alla suddetta polizia giudiziaria i nominati dei consulenti che parteciperanno all'accesso. La polizia giudiziaria, all'esito, dovrà provvedere a riapporre i sigilli all'immobile.".
Accanto alla puntuale descrizione delle attività consentite, contenute nell'interpretazione dell'articolo 391 septies c.p.p., nella formula finale vengono anche ribaditi i limiti di detta attività:
"Nel corso dell'accesso, tuttavia, non potranno essere compiute attività ed accertamenti, anche tecnici, che comportano un'alterazione dello stato dei luoghi o della cosa, ed in particolare non potranno essere prelevati campioni od asportati frammenti al fine di procedere ad esami tecnici di qualsiasi genere.".
Il testo del decreto