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Lavoro

Licenziamento, non basta il singolo errore per legittimare la "giusta causa"

Cassazione, sez. LAVORO, sen. n. 14586 del 22 giugno 2009


"In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.

Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed in specie alla sua durata e all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia".

E' il principio di diritto dettato dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso di un operaio avverso la sentenza di merito che aveva confermato la legittimità del licenziamento per abbandono momentaneo della postazione di lavoro. Nella valutazione della Corte ha assunto particolare rilevanza la valutazione complessiva del comportamento dell'operaio durante l'intero corso della sua collaborazione con l'azienda (lunga collaborazione e assenza di precedenti richiami), oltre alle particolari circostanze in cui il fatto è avvenuto.

Il testo della sentenza


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