La distruzione dei dossier relativi a intercettazioni illecitamente acquisite deve avvenire sempre nel rispetto del contraddittorio. Lo sancisce la Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2009 che ha dichiarato illegittimo l'articolo 240, commi 4 e 5, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che per la distruzione del materiale sia rispettato, per la disciplina del contraddittorio, l'articolo 401, commi 1 e 2, del Cpp secondo cui l'udienza si deve svolgere in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pm, del difensore e della persona sottoposta alle indagini. Non solo. Sotto i colpi della Corte costituzionale è caduto anche il comma 6 dello stesso articolo 240 del Cpp nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti.
Il testo della sentenza
Il contributo è tratto da Guida al Diritto - Settimanale di documentazione giuridica