La Corte di Cassazione torna nuovamente sul tema delle notificazioni, e in particolare, sullo spinoso tema della notificazione in caso di variazione anagrafica del domicilio.
Nel proporre una lettura accurata dell'art. 60d.p.r. n. 600 del 1973, la Corte ribadisce che "la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, ma stabilisce, che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno comunque effetto, ai fini della notificazioni, dall'avvenuta variazione anagrafica (comma 3).".
In particolare tale lettura della norma si impone a seguito della sua declaratoria di illegittimità, operata dalla sentenza n.360/2003 Corte Costituzionale, che ha espunto l'inciso che condizionava l'efficacia della variazione al decorso del termine di 60 giorni, nemmeno dalla variazione anagrafica, quanto alla successiva comunicazione della stessa da parte del Comune all'Ufficio medesimo.
Nel caso di specie dunque è respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, avverso la sentenza di annullamento di un avviso di accertamento che era stato - a parere della Corte illegittimamente - recapitato presso l'indirizzo della ex casa coniugale e consegnato nella mani della ex coniuge, nonostante la stessa si fosse qualificata come ancora "convivente" con il destinatario dell'avviso, e che l'indirizzo risultasse ancora valido dalla ultima dichiarazione dei redditi.
Il testo della sentenza
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