Il compenso per "esame e studio", prima della partecipazione all'udienza, è finalizzato a compensare lo sforzo intellettuale che il difensore deve svolgere per organizzare la sua linea difensiva in relazione alla dinamica del dibattimento che si va ad affrontare.
Dunque, nel caso in cui nell'udienza non si svolga alcuna attività processuale (rinvio), ovvero si proceda ad una mera lettura di atti già assunti in precedenza e già programmata, il difensore non deve svolgere alcuno sforzo di preparazione, valendo in tali quello che è stato già fatto (e remunerato) per la prima udienza antecedente al mero rinvio o alla lettura.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 23889/2009 che ha respinto il ricorso di un avvocato d'ufficio al quale è stato negato il compenso per la voce "esame e studio" prima della partecipazione a 9 udienze di mero rinvio e 27 in cui si era proceduto alla lettura delle deposizioni testimoniali acquisite al fascicolo.
Il testo della sentenza
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