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Venendo poi ad un esame di sistema, allargato al piu' vasto campo penale, risulta altrettanto evidente come il termine "ovvero" sia largamente usato dal legislatore (nel suo corretto impiego, quando ad esso segua una proposizione e non una sola parola) per descrivere plurime condotte punibili pur in un contesto unitario di reato: si veda l'art. 648 bis c.p. (riciclaggio: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro....ovvero compie, ecc); l'art. 479 c.p. (falsita' ideologica: Il pubblico ufficiale che ....attesta falsamente ...ovvero omette o altera, ecc.); l'art. 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate: Chiunque...detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce...).
In tutti tali casi non c'e' dubbio alcuno che si tratti di un unico reato del quale sono descritte le plurime possibili forme di commissione, nei quali dunque il termine "ovvero" non induce una dualita' (o pluralita') di reati autonomi. Del resto, per restare nell'esemplificazione, non potrebbe certo sostenersi (e non risulta che mai sia stato proposto) che la clausola di salvezza posta nell'incipit dell'art. 648 bis c.p. ("Fuori dei casi di concorso nel reato") debba intendersi riferita solo alla prima parte della norma e non alla condotta descritta successivamente al termine "ovvero". Dunque, sotto i piu' diversi aspetti dell'analisi testuale, deve riconoscersi l'unitarieta' del reato previsto e punito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 bis e solo la descrizione, secondo la tecnica casistica, delle plurime forme di condotta punibile. La corretta destrutturazione della norma in esame come formulata porta dunque a rilevare: a) un incipit di salvezza ("Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato"); b) l'indicazione del soggetto attivo, generale ("chiunque"); c) una sanzione finale ("e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni"); d) una parte centrale descrittiva delle possibili forme di condotta punibili, indicate con le proposizioni "da alloggio" e "cede in locazione", paritariamente considerate .
Tale conclusione qui raggiunta non e' inficiata dalla deduzione del ricorrente P.M. secondo cui, se si dovesse privilegiare l'interpretazione monistica, anche la locuzione "a titolo oneroso" dovrebbe essere riferita pure alla seconda parte, e dunque anche al "cedere in locazione", il che non potrebbe essere accettato, risultando inutile (in quanto la locazione e' contratto necessariamente a titolo oneroso). Cosi', pero', non e', posto che la locuzione "a titolo oneroso" sintatticamente si lega solo con la preposizione "da alloggio" cui e' direttamente collegata. In tal senso vale anche far richiamo ai lavori parlamentari che ampiamente danno contezza del fatto che l'inserimento della locuzione "a titolo oneroso" fu voluto dal legislatore non gia' per differenziare un'ipotesi (dare alloggio) rispetto ad un'altra (cedere in locazione) e dare dignita' autonoma di reato alle stesse, ma per escludere le condotte umanitarie (dare alloggio gratuito), il che, nel confermare la sinapsi lessicale dare alloggio a titolo oneroso, convalida definitivamente l'interpretazione resa da questa Corte e le conclusioni qui raggiunte. Ad ulteriore conforto varra' anche ricordare come tutta la saggistica finora edita sull'innovazione legislativa in esame concordi in modo unitario sulla stessa linea, nessuno ipotizzando che il cit. comma 5 bis descriva due ipotesi diverse di reato, e tutti concordando con l'affermazione che la formulazione legislativa, per quanto non esemplare, pur tuttavia di certo proponga il dolo specifico (fine di ingiusto profitto) come previsto in modo essenziale quale profilo psicologico di ogni ipotesi descritta (e non solo per il dare alloggio). La sicura conclusione di unitarieta' che deve affermarsi conduce, dunque, inevitabilmente, ad assumere il fine di ingiusto profitto come necessario anche alla forma di condotta consistente nel cedere in locazione. Il che - conformemente alla giurisprudenza di questa Corte elaborata in relazione all'art. 12, comma 5, (favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari) nel quale prima della riforma ricadevano le ipotesi ora sancite dal comma 5 bis - si realizza allorche' l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell'immobile, con pari sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare (in tal senso cfr., ex pluribus, trattandosi di giurisprudenza quanto mai consolidata: Cass. Pen. Sez. 1, n. 46066 in data 16.10.2003, Rv. 226466, Capriotti; Cass. Pen. Sez. 1, n. 46070 in data 23.10.2003, Rv. 226477, P.G./Scarselli; ecc.). Tanto ritenuto, poiche' nella fattispecie in esame il Tribunale distrettuale ha ritenuto, con rilevazione in fatto qui non censurabile e con argomentazioni logiche e coerenti parimenti immuni da rilevabili vizi, che Ga. Pa. , affittando il suo immobile per il corrispettivo di Euro 150,00 mensili, non abbia perseguito un fine ingiusto, trattandosi di canone sostanzialmente equo senza evidente sproporzione sinallagmatica, va concluso per la correttezza dell'impugnata ordinanza.
In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cosi' deciso in Roma, il 7 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009