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Corte di Cassazione, prima sezione penale 7 maggio 2009, n. 19171

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SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Reggio Calabria;
nei confronti di:

1) GA. PA. N. IL (OMESSO);
avverso ORDINANZA del 24/09/2008 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Andrenelli A. che ha chiesto il rigetto del ricorso.

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 24.09.2008 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 324 c.p.p., in accoglimento della richiesta di riesame proposta da Ga. Pa. avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale in data 16.08.2008, annullava tale ordinanza per l'effetto revocando il disposto sequestro di una unita' immobiliare che detto Ga. aveva affittato ad un cittadino extracomunitario (l'indiano Ku. Na. ), privo di permesso di soggiorno, per la somma corrispettiva di Euro 150,00 mensili. Rilevava detto Tribunale come il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 bis, introdotto con la L. 24 luglio 2008, n. 125, pretenda che il fatto sia stato commesso "al fine di trame ingiusto profitto", dolo specifico che nella fattispecie non poteva dirsi presente, dovendosi ritenere equo l'anzidetto canone d'affitto e non risultando altre condizioni gravose che alterassero l'equilibrio sinallagmatico.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge: la disposizione in esame prevede due ipotesi, quella di chi da alloggio ad uno straniero irregolare e quella di chi comunque cede allo stesso un immobile in locazione e solo alla prima si doveva attribuire la previsione del dolo specifico (fine di trame ingiusto profitto). Poiche' nella fattispecie si trattava di un immobile dato in locazione, non si doveva pretendere il dolo specifico (ingiusto profitto), essendo sufficiente il dolo generico, palesemente sussistente.

3. In data 02.03.2009 perveniva a questa Corte memoria difensiva del Ga. che da un lato ribadiva la modestia del canone (peraltro - si assume - mai in effetti corrisposto), dall'altro ricordava come il contratto risalisse all'Aprile 2008, prima dell'entrata in vigore della disposizione introdotta con la L. n. 125 del 2008.

4. Il ricorso del P.M., infondato, non puo' essere accolto. La tesi della ricorrente parte pubblica propone la disarticolazione interpretativa del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 bis (come introdotto dalla L. n. 125 del 2008) tale da scomporre detta norma in due unita' (scisse testualmente dal termine "ovvero") che prevedano due condotte di reato distinte: la prima, l'unica che sarebbe sorretta da dolo specifico ("al fine di trarre ingiusto profitto"), che sancisce la condotta di chi "da alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilita'"; la seconda che sancisce chi "lo cede allo stesso, anche in locazione". Cosi' scissa la disposizione in due diverse ed autonome condotte, ne risulta - opina il ricorrente P.M. - che il dolo specifico sia previsto, testualmente, solo per la prima delle due ipotesi. Siffatta proposta interpretazione (che pur - occorre dare atto - risulta generata da una non esemplare tecnica legislativa) fa evidentemente leva sul valore fortemente disgiuntivo da attribuire al termine "ovvero" e sulla specificazione della "locazione" quale forma di condotta punibile che, nella contraria ipotesi di interpretazione unitaria, sembrerebbe ultronea.

Tale proposta interpretativa non e' pero' fondata. Rileva invero questa Corte come, dovendosi far capo ai fondamentali principi dell'ermeneutica giuridica, si debba osservare anzitutto come il testo della norma in esame si presenti unitario proprio dal punto di vista sintattico, atteso che il soggetto che regge e lega l'intera frase - "chiunque" - e' unico ed e' giustamente posto al suo inizio, cosi' come la clausola di salvaguardia ("Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato"), che, altrimenti, nella interpretazione qui respinta, dovrebbe parimenti (ed inammissibilmente) ritenersi legata solo alla prima delle due condotte proposte come autonome. Altrettanto e' a dire della sanzione (reclusione da sei mesi a tre anni) che e' prevista in modo unitario per tutte le condotte descritte dal comma in esame, essendo in tal senso invocabile il tradizionale canone interpretativo secondo cui l'unicita' della sanzione, in un contesto di conformita' tematica e di assoluta prossimita' testuale, e' sicuro sintomo di previsione unitaria di una singola fattispecie di reato. Cosi' e' a dire anche in relazione alla locuzione usata dopo il termine "ovvero" - "lo cede allo stesso" (cioe' allo "straniero privo di titolo di soggiorno") - che si lega fortemente, sia dal punto di vista sintattico che da quello concettuale, alla prima parte della frase. Quanto poi al termine "ovvero" che - secondo il ricorrente - starebbe ad indicare una vera e propria cesura, varra' ricordare come una corretta lettura lessicale induca in particolare il significato non tanto di una rafforzata disgiunzione, quanto dell'uso appropriato allorche' (come nel caso in esame) al primo termine segua un'intera proposizione. Dunque continuita' della frase, non frattura insaldabile.

  CONTINUA ...»

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