In sede di giudizio di separazione personale, il Tribunale respingeva, con sentenza, la domanda del marito di addebito alla moglie della separazione ed imponeva al medesimo la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata dal marito, la Corte d'Appello addebitava la separazione alla moglie con conseguente esclusione del diritto di quest'ultima all'assegno di mantenimento.
La Corte d'Appello, tra le varie motivazioni addotte, rilevava che il Tribunale aveva omesso di valutare il riscontro probatorio dell'infedeltà e di tenere in adeguata considerazione che la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale già in epoca antecedente alla prima separazione seguita da riconciliazione, relazione che era poi ripresa dopo la suddetta riconciliazione. Aveva il Tribunale, parimenti, trascurato che la moglie dopo la ripresa della relazione extraconiugale lasciava la residenza coniugale per trasferirsi in altro alloggio e che il lungo tempo trascorso insieme dai coniugi e le esperienze condivise impedivano di imputare la rottura del matrimonio ad una non meglio specificata "intollerabilità della convivenza". Inoltre, continuava la Corte d'Appello, il comportamento della moglie tale da evidenziare agli occhi dei terzi l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresentava di per sè una violazione particolarmente grave di fedeltà coniugale, la quale determinando intollerabilità della prosecuzione della convivenza doveva ritenersi causa della separazione e circostanza sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge che se ne era reso responsabile a meno che non fosse risultata una crisi coniugale preesistente tale da determinare l'intollerabilità della convivenza (sul punto in questione era mancata del tutto la prova dell'intollerabilità della convivenza coniugale prima della relazione extraconiugale). Inoltre l'intrattenimento di una relazione extraconiugale della moglie, coltivata con aspetti esteriori quali manifestazioni affettive anche in pubblico (come risultato da testimonianze), comportavano offesa alla sensibilità e al decoro del marito.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, la moglie, che si era vista addebitare la separazione e negare il diritto di mantenimento ricorreva in Cassazione sostenendo, tra le motivazioni, che la separazione era dovuta ad una intollerabilità della convivenza, per nulla rilevando la sua relazione extraconiugale e che non si erano tenuti in considerazione i reiterati e gravi episodi delittuosi del marito per i i quali la moglie aveva presentato diverse querele e che avrebbero dovuto indurre ad escludere l'addebito pronunciato nei suoi confronti.
La Suprema Corte rigettando il ricorso ha riconosciuto che "La ragione dell'addebito della separazione personale appare ineccepibilmente ricondotta dalla Corte territoriale non tanto all'allontanamento della ricorrente dall'abitazione familiare, quanto al suo antecedente reprensibile contegno, idoneo ad evidenziare a terzi l'esistenza della relazione extraconiugale, quand'anche in concreto non ancora intrattenuta con carattere di stabilità".
Quanto agli episodi delittuosi e le relative querele la Cassazione ha affermato che una volta argomentatamente ed irreprensibilmente ritenuto, anche per il profilo temporale, che la compromissione del rapporto coniugale era dipesa dall'infedeltà della moglie, manifestatasi in un contesto di affectio coniugalis, gli asseriti successivi episodi di rilievo penale di cui si sarebbe reso autore il marito, avrebbero potuto semmai integrare ragioni per addebitare anche al marito la separazione, come peraltro non chiesto dalla moglie, ma non certo per elidere le conseguenze dell'antecedente autonoma causa di intollerabilità della prosecuzione del rapporto matrimoniale.