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regoleL’aggiudicazione al ricorrente quale tutela del bene della vitaSentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 17 giugno 2009, n. 3944
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Con la sentenza n. 3944 del 17 giugno scorso, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito il ben noto princpio in forza del quale la Pa è tenuta a rispettare le regole che ha stabilito negli atti di gara.
La sentenza si riferisce ad una procedura per l’affidamento di una concessione per una superstrada a pedaggio, nota come Pedemontana Veneta, da realizzarsi con la tecnica del project financing.
Nel caso specifico, la procedura dettata dalla Regione Veneto prevedeva che, al termine della procedura negoziata tra il competitor ed il promotore, quest’ultimo avesse dieci giorni di tempo per far valere il suo diritto di prelazione.
In realtà, individuata l’offerta migliore ed assegnati i punteggi, aggiudicava la gara in via provvisoria al competitor, ma la commissione convocava una nuova seduta per comunicare le valutazioni sul piano economico e finanziario.
Nella nuova seduta, concedeva il termine di 10 gg. al promotore per l’esercizio del diritto di prelazione.
Cosa puntualmene avvenuta, per cui ne scaturiva il contenzioso definito ora dal Consiglio di Stato.
Nella motivazione, i Giudici amministrativi hanno precisato che “la lettera d’invito ha imposto alla commissione di gara di aggiudicare la procedura negoziata in uno con l’assegnazione dei punteggi e così è effettivamente avvenuto. La commissione di gara non si è però avveduta che la conclusione della procedura negoziata segnava anche l’inizio della decorrenza del termine perentorio stabilito dalla lettera di invito (...).
Da quanto appena esposto discende che la concessione di un ulteriore termine al Promotore (…) si configurò come una violazione della normativa di gara, traducendosi di fatto in un’inammissibile riapertura di un termine perentorio già scaduto.”.
Su queste premesse, la sentenza esamina anche la domanda di tutela risarcitoria.
La principale richiesta della ricorrente consisteva nella reintegrazione in forma specifica, ossia nella sua sostituzione al promotore nell’aggiudicazione della gara.
L’istanza è stata ritenuta accoglibile, sussistendo tutti i presupposti dell’illecito extracontrattuale e non essendo ancora intervenuto il contratto:
“Sono infatti agevolmente riconoscibili:
a) il danno ingiusto, rappresentato dalla lesione degli interessi legittimi dedotti in giudizio dalla ricorrente;
b) la colpa dell’amministrazione, per aver violato manifestamente le regole che essa stessa si era imposta;
c) il nesso causale tra la condotta lesiva e il danno, posto che la violazione della normativa di gara ha comportato la mancata aggiudicazione definitiva in favore della Sis;
d) l’assenza di discrezionalità amministrativa rispetto alla conclusione della gara.
Ai fini condannatori, va allora dichiarato, non ricorrendo le condizioni ostative di cui all’art. 2058 c.c., l’obbligo della Regione Veneto di aggiudicare la procedura in questione all’appellante, subordinatamente alle verifiche di legge.”.
Il testo integrale della sentenza è disponibile, per gli abbonati, nella banca dati Codice degli Appalti
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