"Non si può opporre alla comunicazione delle informazioni indicate nell'art. 25, n. 4, della Direttiva 2001/18 una riserva relativa alla protezione dell'ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla Legge". Ovvero, non è consentito mantenere segreta l'ubicazione dei siti dai quali avvengono emissioni di elementi contaminati da OGM, a stabilirlo è la quarta sezione della Corte di Giustizia delle Comunità europee, con la sentenza n. C-552/07 del 17 febbraio 2009. Secondo la Corte, gli Stati membri non possono invocare le ragioni di ordine pubblico per limitare la divulgazione di informazioni relative ai siti di emissione degli OGM nell'ambiente.
Le disposizioni di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva 90/313 così come dell'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4, ai sensi delle quali una domanda di informazioni ambientali può essere respinta ove la divulgazione delle informazioni richieste sia in grado di nuocere alla tutela di taluni interessi, tra i quali figura la sicurezza pubblica, non possono essere utilmente opposte alle esigenze di trasparenza risultanti dall'art. 25, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE che così dispone: "4. In nessun caso sono considerate riservate le seguenti informazioni, se presentate a norma degli articoli 6, 7, 8, 13, 17, 20 o 23.
- descrizione generale del o degli OGM, nome e indirizzo del notificante, scopo dell'emissione, sito dell'emissione e usi previsti,
- metodi e piani di monitoraggio del o degli OGM e piani per gli interventi di emergenza,
- valutazione del rischio ambientale".
La sentenza è disponibile nella banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza