I fatti tristemente noti di Seveso del 1976, oltre ad aver contribuito al processo di revisione degli approcci politici e giuridici europei in materia ambientale, sono stati oggetto di una ulteriore pronuncia della giurisprudenza nazionale, in tema di diritto al risarcimento del danno morale, che ha confermato l'affermazione della sua risarcibilità, in conseguenza ad un reato.
Quanto al primo aspetto, mi limito a ricordare come la vicenda, che comportò l'esposizione di una fascia della popolazione ad una nube tossica contenente diossina, fuoriuscita da un impianto produttivo, contribuì, fin dagli anni '80, all'affermazione di quello che sarebbe poi stato il principio del "chi inquina paga", trasfuso nella Direttiva 2004/35/CE.
Questo dato emerge chiaramente dalle relazioni e dai lavori preparatori alla Direttiva, dove si chiarisce che "A partire da Seveso fino ai disastri tristemente famosi del Parco naturale della Donana, dell'affondamento della petroliera Prestige nonché agli ultimi, in ordine temporale, ovvero l'accertamento dei devastanti effetti sulla salute dei nascituri prodotti dal degrado ambientale del polo chimico di Priolo, sono tutti casi che impongono l'adozione di un regime europeo di responsabilità civile per danni all'ambiente. C'è bisogno di un forte segnale politico, utile anche per bloccare alcune tendenze regressive che si stanno manifestando..." (Relazione sulla Direttiva – intervento del 14 maggio 2003).
La segnalata sentenza della Cassazione, n. 11059 del 13 maggio 2009, proprio sul caso avvenuto a Seveso, conferma le statuizioni già espresse dai Giudici di prima istanza e del grado di appello, che avevano condannato i responsabili dell'impianto produttivo, dal quale era fuoriuscita la nube tossica, ai sensi dell'art. 449 c.p. e al pagamento di una somma di denaro a titolo di responsabilità civile.
Inoltre, chiariscono i Giudici che, specie dopo le importanti precisazioni in tema di danno esistenziale delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972 del 11 novembre 2008, "... nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva del reato in sé considerata; ..." (Cass. Civ. Sez. III n. 11059 del 13 maggio 2009).
Inoltre, continua la motivazione della sentenza, che "la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo, assumendo rilievo per la sua durata ai fini della quantificazione del risarcimento ...".
Avv. Antonio Giacalone – Studio Legale Rusconi & Partners
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