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INQUINAMENTO atmosferico

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 29 aprile 2009 n. 2746 - Commento a cura dell' Avv. Antonio Giacalone StudioLegale Rusconi & Partners

Si segnala questa recente sentenza del Consiglio di Stato per la sua portata descrittiva in ordine al procedimento da seguire per ottenere l'autorizzazione all'emissione in atmosfera, nonché ad eventuali modificazioni dell'impianto esistente.
Come risaputo, l'art. 269 del D.lgs. 152/06 stabilisce che gli impianti che producono emissioni devono essere debitamente autorizzati.
A tal fine è individuata dallo stesso articolo una procedura da seguire che presuppone una domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto dell'impianto e da una relazione tecnica.
Il quadro normativo descritto dall'art. 296 del D.lgs. 152/06 prevede poi l'ipotesi specifica in cui il gestore intenda sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica.
Il riferimento è al comma 8 dell'articolo richiamato, il quale distingue l'ipotesi di modifica non sostanziale, che comporta, ove necessario, un aggiornamento dell'autorizzazione in atto, dalla modifica sostanziale.
La sentenza in commento si inquadra proprio in tale ultimo contesto, chiarendo, in primo luogo, la legittimità del rilascio di una nuova autorizzazione all'emissione in atmosfera con la imposizione di nuove prescrizioni, conseguenti ad una proposta di modificazione sostanziale di un preesistente impianto.
Osservano i Giudici che " l'art. 269 comma 8 del d.lgs. 152/06 impone al gestore che intenda sottoporre un impianto a modifica sostanziale di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione e richiama, per il procedimento autorizzatorio della modifica, le stesse disposizioni contenute nel medesimo articolo in relazione alla disciplina afferente il rilascio della originaria autorizzazione."
Ed ancora, sul concetto di modifica sostanziale, i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che "la stessa disposizione intende quella modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse".
Sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie, i Giudici hanno ritenuto legittima e proporzionata la prescrizione imposta dall'amministrazione competente che, in relazione alla proposta di modifica sostanziale dell'impianto avanzata dal gestore dello stesso, ha obbligato l'impresa richiedente di organizzare forme di autocontrollo, da riassumere in un manuale contenente le caratteristiche ottimali di utilizzo degli impianti di abbattimento.

Il testo integrale della sentenza è disponibile, per gli abbonati, nella banca dati Codice di Ambiente e Sicurezza

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