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| PROFESSIONISTI 24 > Lavoro |
MAnovra estivaDetassazione degli straordinari: la circolare congiunta Entrate-Ministero del lavoroAgenzia Entrate cir. 11.7.2008, n. 49
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L'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno provveduto, per le parti di loro competenza, a emettere congiuntamente la circolare 11 luglio 2008, n. 49 contenente gli opportuni chiarimenti per l'applicazione dell'art. 2 del DL 27 maggio 2008 n. 93, relativo alle c.d. "misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro".
Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti ammessi, la circolare precisa che, poiché l'articolo 2, comma 5, del D.L n. 93/2008 fa espresso riferimento ai "titolari di reddito di lavoro dipendente", l'agevolazione è riservata esclusivamente a questi soggetti, con esclusione dei titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto.
Ai fini della verifica della soglia reddituale (30.000 €) cui la norma subordina l'accesso al regime sostitutivo, la circolare precisa che si deve considerare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR - comprese le pensioni e gli assegni ad esse equiparate di cui al comma 2 dello stesso articolo - relativo al 2007, soggetto a tassazione ordinaria anche in relazione a più rapporti di lavoro (escludendo quindi dal calcolo gli eventuali arretrati di lavoro dipendente e il TFR percepiti 2007).
Possono usufruire dell'agevolazione anche i dipendenti che, nel 2007, non hanno percepito tale categoria di reddito come, ad esempio:
- coloro che hanno cominciato un rapporto di lavoro subordinato solo nel 2008;
- coloro che, nel 2007, avevano percepito solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto ovvero anche redditi di lavoro dipendente (ma per un importo complessivamente inferiore a 30.000 euro) e, nel 2008, hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato
nella considerazione che, per gli stessi, sussisterebbe il limite della soglia reddituale del 2007.
Come visto, l'agevolazione sottostà anche ad un limite di importo complessivo, ovvero non deve essere superata la somma di 3.000 euro lordi, erogati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 (ovvero al 12 gennaio 2009 in applicazione del principio di cassa allargato).
In merito al limite reddituale di 3.000 euro lordi, erogati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 (ovvero al 12 gennaio 2009 in applicazione del principio di cassa allargato), la circolare precisa che lo stesso deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento (in pratica, quindi, costituirà l'imponibile fiscale su cui applicare l'imposta sostitutiva del 10%). La circolare, inoltre, precisa anche che:
- sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'agevolazione i compensi in natura erogati a titolo di corrispettivo del lavoro straordinario o supplementare effettuato dal lavoratore, ovvero erogati in relazione ad incrementi di produttività;
- nel limite di 3.000 euro occorrerà considerare anche le somme oggetto dell'agevolazione erogate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 12 gennaio 2009 tenendo conto del principio di cassa allargato;
- l'importo di 3.000 euro è da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione concorrono sia le somme erogate a titolo di retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare effettuate, sia i premi di produttività e non potrà essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.
Gli abbonati a UnicoLavoro potranno a breve consultare il testo della circolare all'interno della banca dati on line.
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