La prima sezione civile della Corte di Cassazione, in linea con la Corte di appello di Firenze, ha ritenuto. ex art 2598, numero tre, attività di concorrenza sleale, nella forma di sviamento di clientela, la sottrazione limitata ad un solo cliente, ma quello principale, dell''impresa da cui un ex socio proveniva: attività che nel caso di specie è stata possibile attuare avvalendosi anche dello storno di dipendenti particolarmente qualificati della medesima azienda.
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