La Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità professionale di un chirurgo estetico in quanto è stato provato che l'intervento del medico era stato eseguito a regola d'arte e soprattuto perché della permanenza di cicatrici post operatorie, era stata chiaramente prospettata, come effetto inevitabile del'intervento, al paziente.
Non sussiste alcun inadempimento contrattuale, e quindi nessu obbligo di risarcimento da ascrivere al professionista, e tantomento alcun addebito di colpa professionale medica, se il contratto di prestazione chirurgica è integrato dal cosidetto consenso informato del paziente.