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diritto e pratica delle societa'
Finanziaria 2007: trattamento fiscale del “trust”

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(21) Come avevamo accennato nella memoria per Assofiduciaria citata alla nota 3, tale ipotesi potrebbe invece trovare soddisfacente soluzione applicando i principi sanciti dal D.Lgs. del 31 ottobre 1990, n. 346. La costituzione di un vincolo di destinazione produce dal punto di vista civile effetti analoghi a quelli prodotti dal contratto di donazione: entrambi gli istituti realizzano, infatti, un trasferimento gratuito a titolo particolare di beni. Il rinvio dell'individuazione dei beneficiari è, invece, assimilabile all'apposizione di una condizione sospensiva che paralizza l'efficacia del trasferimento. Prima dell'individuazione, nessun soggetto può vantare nei confronti del patrimonio alcun diritto. Può così trovare applicazione l' art. 58 comma 2, D.Lgs. n. 346/1990 secondo cui «per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro». In proposito, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone all'art. 27 che «gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione». Al momento dell'istituzione del trust si applica esclusivamente l'imposta in misura fissa, mentre quando la fattispecie si perfeziona si procede al calcolo dell'imposta dovuta sulla base anche degli eventuali rapporti di parentela che potranno intercorrere tra il disponente e chi sarà individuato come beneficiario.


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