diritto e pratica delle societa'
Finanziaria 2007: trattamento fiscale del “trust”
Con una recente circolare l'Amministrazione finanziaria tenta di dare una prima collocazione sistematica all'istituto del trust e, traendo spunto dalla valutazione complessiva dell'insieme di atti che lo caratterizzano, ne illustra la disciplina fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette.
Come è noto, con il comma 74 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stata dettata la disciplina fiscale dei trust, inserendoli fra i soggetti passivi Ires, commerciali o non commerciali a seconda dell'oggetto dell'attività esercitata, e prevedendo che, nel caso in cui i beneficiari siano individuati, i redditi conseguiti dai trust siano ad essi imputati.
Tali disposizioni, invero di complessa lettura e di limitata portata (riguardando solo il trattamento dei trust agli effetti delle imposte sui redditi e non anche agli effetti delle imposte indirette), hanno fin da subito generato un ampio dibattito (1), volto, da un lato, ad adattare ad un istituto così flessibile (2), quale il trust, la naturale rigidità della normativa fiscale e, dall'altro, a colmare la lacuna in materia di imposte indirette.
In occasione di precedenti interventi (3) si era cercato di dare una prima interpretazione delle norme in materia di imposte sui redditi e di prospettare possibili soluzioni per l'inquadramento dell'istituto agli effetti delle imposte indirette.
In estrema sintesi le conclusioni cui si era pervenuti erano le seguenti.
Disposizioni della Finanziaria in materia di imposte sui redditi
Per quanto concerne le imposte sui redditi, la considerazione di fondo da cui appariva necessario prendere le mosse era la distinzione operata dalla norma fiscale fra due tipi di trust: il trust autonomo soggetto passivo d imposta e il trust con beneficiari individuati (4). In via di ricostruzione sistematica, pertanto, ciò poneva, da un lato, il problema se a tali due tipi di trust dovesse corrispondere un diverso trattamento fiscale e, dall'altro, quali fossero le condizioni affinché i redditi conseguiti dal trust siano da imputare ai beneficiari individuati.
Con riguardo in generale al trattamento fiscale del trust, si è rilevato (5) che l'impostazione della disciplina fiscale appariva quella di aver individuato il trust come un organizzazione di beni suscettibile di una propria capacità giuridica tributaria (norma generale), prevedendo a certe condizioni (norma speciale) l'imputazione per trasparenza del reddito prodotto dal trustsoggetto ai beneficiari. Pertanto, la soggettivizzazione del trust vale per tutti i tipi di trust: nel caso di trust senza beneficiari individuati, il trust deve essere considerato autonomo soggetto Ires ed Irap, nonché sostituto d imposta; nel caso di trust con beneficiari individuati, il trust rimane comunque soggetto Irap e sostituto d imposta.
La soggettivazione del trust e la regola della base imponibile uniforme
Analogamente a quanto già previsto dalla normativa fiscale in altre ipotesi (cfr., per esempio, l'art. 116 Tuir), la soggettivizzazione del trust comporta la determinazione di una base imponibile uniforme quale che sia la configurazione civilistica dello stesso. Ciò consentiva di escludere possibili differenziazioni nella determinazione del reddito a seconda del tipo civilistico di trust: così, se il trust ha oggetto commerciale, il reddito (sia esso direttamente tassabile in capo al trust o da imputare ai beneficiari) dovrà essere determinato secondo le regole del reddito d impresa; se il trust ha oggetto non commerciale, il reddito (del trust o da imputare ai beneficiari) dovrà essere determinato secondo le regole proprie degli enti non commerciali e, dunque, per esempio, applicando le norme in materia di redditi di capitale o finanziari (ritenute alla fonte a titolo d imposta o imposizione sostitutiva), di redditi fondiari, diversi e così via. In pratica si concludeva allora il trust (o il trustee) (6) individua la base imponibile dell'imposizione reddituale: in assenza di beneficiari individuati tale base imponibile è direttamente assoggettata ad Ires in capo al trust stesso; in presenza di beneficiari individuati tale medesima base imponibile sarà assoggettata ad imposta in capo ai beneficiari secondo i criteri di imputazione previsti dalla norma.
Tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari
Fissata la regola della base imponibile uniforme, occorreva verificare quando e a quali condizioni la tassazione del trust avvenga non già direttamente in capo al trustsoggetto, ma per trasparenza in capo ai beneficiari. Lo spostamento della tassazione dal trust ai beneficiari osservavamo dovrà e potrà avvenire solo nel caso in cui si dovesse oggettivamente constatare la trasmigrazione della capacità contributiva dal trustsoggetto ad un altro soggetto passivo (il beneficiario individuato).
Muovendo da considerazioni anche di ordine civilistico in base alle quali individuare significa conferire ad una determinata realtà il carattere che la rende inconfondibile e unica ovvero riconoscere con precisione nelle sue proprie caratteristiche una persona o una cosa, concludevamo che beneficiario individuato può considerarsi il soggetto indicato negli elementi caratterizzanti e identificativi, elementi che, dal punto di vista fiscale, devono portare a identificare il soggettocontribuente tenuto al pagamento dei tributi, un soggetto, cioè, dotato di capacità contributiva attuale, sì da essere materialmente in grado di pagare l'imposta.
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