diritto e pratica delle societa'
Rapporto tra anagrafe tributaria e scudo fiscale: profili sanzionatori
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(22) Cfr. circ. Ag. Entrate n. 99/E/2001.
(23) Cfr. circ. Ag. Entrate n. 24/E/2002, par. 6. Aggiunge la circ. n. 9/E/2002, punto 1.26, che così come l'intermediario non effettua le comunicazioni dei dati e delle notizie relative alle attività rimpatriate, del pari anche il contribuente interessato è legittimato a non fornire alcuna informazione sui conti per i quali vige la riservatezza, qualora riceva apposite richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria.
(24) Cfr. circ. Ag. Entrate n. 24/E 2002, par. 6. Più in dettaglio, si ricorda che, ai sensi della circ. n. 85/E/2001 opera il principio secondo cui sui conti per i quali vige la riservatezza possono essere depositate solo le attività rimpatriate, con esclusione di ulteriori accrediti, tranne quelli riguardante somme derivanti dall'alienazione delle stesse attività rimpatriate, fino a concorrenza dell'importo indicato nella dichiarazione riservata. Tale condizione, è chiarito, «va verificata confrontando il corrispettivo di cessione delle attività finanziarie con l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate». Con la successiva circ. n. 24/E/2002 sono stati meglio chiariti i criteri da osservare ai fini dell'effettuazione del detto confronto. L'immissione nei conti segretati viene estesa alle attività finanziarie acquisite dall'interessato con l'utilizzo del denaro rimpatriato o derivante dall'alienazione delle attività rimpatriate ovvero anche tramite operazioni di permuta dei titoli rimpatriati. Appare pertanto possibile pervenire all'affermazione che, fin tanto che si tratta di redditi per i quali opera la tassazione alla fonte a titolo definitivo da parte dell'intermediario, il conto segretato può autoalimentarsi con i frutti degli strumenti finanziari in esso accolti, sia che si tratti di quelli originariamente rimpatriati ovvero di investimenti sostitutivi di tali strumenti. Non sono invece ammesse né forme di alimentazione dall'esterno, attraverso il conferimento addizionale di nuove attività finanziarie, né l'inserimento di attività finanziarie acquisite mediante utilizzo di redditi che siano destinati a confluire nella dichiarazione dei redditi del contribuente interessato. È rilevante anche a questi fini la precisazione (circ. n. 9/E, punto 1.10) secondo cui il regime di riservatezza riguarda non soltanto i proventi che affluiscono nel conto riservato assoggettati a forme di imposizione sostitutiva o ritenuta d'imposta da parte dell'intermediario-depositario, ma anche quei redditi che sono comunque assoggettati a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva da parte di soggetti terzi rispetto all'intermediario-depositario. Da tale impostazione emerge come il regime della segretezza dello scudo fiscale risponde a regole sue proprie che non sono influenzate dall'esistenza o meno di una plusvalenza tassabile né dalle modalità seguite per la sua determinazione, dipendendo essa piuttosto dalla semplice alienazione di attività rimpatriate. In questo modo, l'ammontare del conto segretato risulta influenzato, in aumento o in diminuzione, dall'intero corrispettivo derivante dalla cessione delle attività finanziarie rimpatriate, sempreché ovviamente le operazioni di che trattasi si collochino nell'ambito di regimi impositivi che prevedono l'applicazione delle imposte a titolo definitivo a cura degli intermediari.
(25) L. Tosi, «Lo scudo fiscale: efficacia ai fini dell'accertamento amministrativo e penale», in Il Fisco, 2001, pag. 13931; G. Soana, «Gli effetti penali dello scudo fiscale», in Rass. trib., 2002, pag. 1238.