diritto e pratica delle societa'
Rapporto tra anagrafe tributaria e scudo fiscale: profili sanzionatori
Istituita un'apposita sezione dell'anagrafe tributaria che fornisce al Fisco un monitoraggio costante della disponibilità dei contribuenti presso gli operatori finanziari. Obblighi di comunicazione, omissioni degli intermediari ed effetti del c.d. scudo fiscale.
Il 19 gennaio 2007 è stato emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 9647/2007 di attuazione dell'art. 37 commi 4 e 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (1).
Finalità dell'archivio dei rapporti con operatori finanziari
Sono state così definite le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai rapporti finanziari destinati a confluire in un'apposita sezione dell' anagrafe tributaria, quella denominata Archivio dei rapporti con operatori finanziari .
In dettaglio, l' art. 37 D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ha modificato i commi 6 e 11 dell'art. 7 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 così da porre a carico di banche, società Poste italiane s.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, l'obbligo di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria.
Si è così concluso un lungo cammino iniziato con l' art. 20 comma 4, legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevedeva l'istituzione di un'anagrafe nella quale realizzare un censimento di tutti i conti e depositi esistenti e dalla quale attingere i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga tali rapporti o che degli stessi possa disporre. L'istituzione di un'apposita sezione dell'anagrafe tributaria cerca di perseguire l'obiettivo di fornire all'Amministrazione finanziaria uno strumento per poter monitorare costantemente le disponibilità dei contribuenti presso istituti di credito ed ogni altro operatore finanziario(2).
Le informazioni comunicate saranno utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e di cui all'art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in linea con quanto specificamente previsto dal nuovo testo dell'art. 7 comma 11, D.P.R. n. 605/1973. Quest'ultima disposizione stabilisce, inoltre, che le informazioni comunicate potranno essere utilizzate anche ai fini delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché per l'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge(3).
La volontà del legislatore di raggiungere in maniera efficace gli obiettivi prefissati è sottolineata dalla previsione di apposite sanzioni per l'inadempimento da parte degli intermediari agli obblighi in esame. È stato così inserito il comma 1- bis all'art. 10 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per reagire alla « violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 7 comma 6, D.P.R. n. 605/1973» (4) . L'applicazione di tale sanzione solleva alcune difficoltà interpretative che si procederà ora ad analizzare.
Contenuto degli obblighi di comunicazione degli intermediari finanziari
In via preliminare, occorre individuare l'esatto contenuto degli obblighi di comunicazione cui sono tenuti gli intermediari.
Ai sensi dell'art. 7 comma 6, D.P.R. n. 605/1973, l'oggetto della comunicazione da parte degli operatori finanziari è rappresentato da qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela. La nozione di rapporto include « tutte le attività aventi carattere continuativo, con ciò intendendo un riferimento temporale congruo, esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo »(5).
Come chiarito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, n. 9647(6), oggetto della comunicazione sono i rapporti intrattenuti direttamente con il cliente e formalizzati contrattualmente(7).
Relativamente a tali rapporti, devono essere comunicati i seguenti dati:
i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto;
i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura.
Il provvedimento specifica, inoltre, i termini temporali per la trasmissione dei dati. Le comunicazioni relative ai rapporti intrattenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, ancorché cessati, dovevano essere effettuate entro il 30 aprile 2007, mentre le comunicazioni relative ai rapporti costituiti o cessati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2007 dovevano essere effettuate entro il 31 maggio 2007. Le successive comunicazione devono avvenire con cadenza mensile; è, infatti, previsto che dal 1° maggio 2007 le comunicazioni, relative ai rapporti costituiti o cessati in ciascun mese solare, dovranno essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo.
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