diritto e pratica delle societa'
Revoca della convocazione dell’assemblea di spa
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10. Cfr. Cass. 1° marzo 1973, n. 562, cit. Sulle forme della revoca in generale, cfr. Chiomenti, «Revocabilità dell'assemblea già convocata», in Riv. dir. comm., 1971, I, pag. 139.
11. Cfr. Serra, «L'assemblea», in T rattato delle società per azioni, a cura di Colombo e Portale, Torino, 1991, pag. 94, ove si ricorda che delle conseguenze degli eventuali vizi di convocazione imputabili agli amministratori, essi, se non rimossi, possono essere chiamati a rispondere.
12. Serra, «Il procedimento assembleare?», in Il nuovo diritto delle società-Liber amicorum, G. Campobasso, Torino, 2007, II, pag. 43.
13. In giurisprudenza non si rinvengono precedenti sul punto. Argomenti provengono da Trib. Ancona 9 marzo 2000, in Società, 2000, pag. 727, con commento di Giampieri, che ha ammesso la revoca ex art. 742 cod. proc. civ. da parte del presidente del tribunale del provvedimento con il quale è stata convocata l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2367 comma 2, cod. civ.
14. Cfr. Serra, «Il procedimento assembleare», in I l nuovo diritto delle società-Liber amicorum, G. Campobasso, Torino, 2007, II, pag. 46 e segg.; Id., «L'assemblea», in Trattato delle società per azioni, a cura di Colombo e Portale, Torino, 1991, pag. 94, che ritiene intuitivo che l'illegittimità della revoca comporti la responsabilità degli amministratori, ma distingue l'ipotesi in cui gli amministratori si limitino semplicemente a revocare la convocazione dall'ipotesi in cui alla revoca segue una nuova convocazione, dovuta alla necessità di sanare i vizi della precedente. In relazione a tale alternativa, l'Autore considera indefettibile la responsabilità degli organi amministrativi, ed eventualmente di quelli di controllo, nel primo caso; mentre, ritiene condizione necessaria e sufficiente quale causa di esonero da responsabilità la riconvocazione dell'assemblea, nel secondo caso.
15. La richiesta della minoranza non fa venir meno l'autonomo potere di convocazione degli amministratori, sicché questi, una volta che abbiano accolto la domanda, possono legittimamente integrare l'elenco delle materie da trattare formulato dai soci. Il?potere di convocazione degli amministratori è, infatti, un potere concorrente ma insopprimibile da parte degli organi sociali, il che consente loro di aggiungere ulteriori argomenti, purché non tali da svuotare di contenuto o paralizzare quelli proposti dalla minoranza. In questi termini, Serra, L'assemblea, cit., Torino, 1991, pag. 77. Contra, Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1987, pag. 406.
16. Sull'inesistenza della delibera per mancanza di convocazione, cfr. Lener, «Commento all'art. 2377 cod. civ.», in Società di capitali, a cura di Niccolini, Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, pag. 550; Ferri, «Le società», nel Trattato di diritto civile diretto da Vassalli, 1987, pag. 641; Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, IV, Torino, 1999, pag. 340. Sulla validità della deliberazione assunta in presenza della revoca, cfr. Colleoni, «Sulla revoca della convocazione», in Riv. Dir. civ., 1980, II, pag. 148, nonché Trib. Verona 8 aprile 1989, in Società, 1989, pag. 1263.
17. Cfr. Sasso, Le società per azioni. Il bilancio di esercizio, Torino, 2004, pag. 1002.