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diritto e pratica delle societa'
Revoca della convocazione dell’assemblea di spa

Neppure la legge di riforma del diritto societario ha saputorisolvere le problematiche legate alla possibilità da parte dei soci di s.p.a. di revocare la convocazione dell'assemblea.
Le recenti posizioni di dottrina e giurisprudenza.
La legge di riforma del diritto societario(1) non ha chiarito se sia possibile la revoca della convocazione dell'assemblea di s.p.a.(2)
Nell'incertezza del dato normativo si rivela ancora più problematico stabilire se sia possibile la revoca della convocazione dell'assemblea di s.p.a. dai soci (3).
Scopo delle pagine che seguono è tentare di fornire una risposta al problema.
Revoca della convocazione dell'assemblea: la posizione di dottrina e giurisprudenza
L'art. 2366, comma 1, cod. civ., stabilisce che l'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
È opinione condivisa (4) che la norma citata sia da intendersi tanto nel senso della generale spettanza all'organo amministrativo (5) della discrezionalità della convocazione (6), quanto dell'esclusiva riserva allo stesso organo della competenza alla convocazione.
Costituisce orientamento maggioritario (7) quello secondo cui la generale spettanza all'organo gestorio della discrezionalità della convocazione deponga, alle stesse condizioni, per la revocabilità della convocazione da parte dello stesso organo, anche una volta pubblicato il relativo avviso nelle forme di legge e statutarie.
Alcuni autori ritengono si tratti di un potere esercitabile liberamente dagli amministratori o dal consiglio di gestione (8), altri esercitabile legittimamente solo quando sopravvengano obiettive circostanze e urgenti, tali da rendere necessario o comunque utile interrompere l' iter del procedimento assembleare ormai avviato (9).
Per la revoca della convocazione non è indispensabile una forma particolare, essendo sufficiente un avviso atto a garantire il raggiungimento dello scopo (10).
Altro problema è se, una volta revocata la convocazione, l'organo amministrativo debba provvedere ad una nuova convocazione.
La risposta è affermativa da parte di quanti ritengono che il potere di revoca della convocazione da parte dell'organo gestorio sorga dall'obbligo di restaurare la legalità violata in tutti i casi di eventuali vizi della convocazione, al fine di prevenire l'impugnazione degli atti sociali da parte dei soci (11).
Revoca della convocazione dell'asse mblea richiesta dai soci
L' art. 2367 comma 1, cod. civ. dispone che gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Dovere dell'organo amministrativo, qualora la convocazione dell'assemblea sia promossa dai soci, è di convocare l'assemblea senza ritardo.
Un orientamento recente (12) sostiene che le perplessità in passato emerse circa il ragionevole margine temporale concesso all'organo gestorio per ottemperare agli obblighi di legge, sarebbero state superate dal nuovo art. 2631 cod. civ., a tenore del quale, qualora non sia previsto dalla legge un termine entro cui effettuare la convocazione, questa debba considerarsi omessa, allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui gli amministratori o il consiglio di gestione e i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione siano venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea.
Il problema che si pone è comprendere cosa accada qualora, una volta convocata dall'organo amministrativo l'assemblea nei trenta giorni da quando ne è stata fatta richiesta dai soci, circostanze sopravvenute impongano di revocare la convocazione dell'assemblea.
In tal caso, pare lecito ritenere che l'esercizio del potere di revoca della convocazione dovrebbe essere ugualmente consentito all'organo gestorio, a condizione che la nuova convocazione sia parimenti effettuata nei trenta giorni da quando ne è stata fatta richiesta dai soci (13).
Semmai, potrebbe considerarsi se, attraverso l'esercizio di questo potere, gli amministratori o il consiglio di gestione, di fatto, omettano di convocare l'assemblea richiesta dai soci, perché, pur rispettando il termine di trenta giorni dalla richiesta per la convocazione, fissino una data di gran lunga successiva per la celebrazione.
Un'ipotesi del genere potrebbe probabilmente assimilarsi ad un'omessa convocazione, ma non per questo non essere necessariamente consentita.
In questo caso, potrebbe spettare all'organo di controllo provvedere alla convocazione dell'assemblea, come in ogni altra ipotesi in cui l'organo amministrativo non provveda.
Qualora né gli amministratori o il consiglio di gestione, né i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione vi provvedano, i soci potrebbero rivolgersi al tribunale.
  CONTINUA ...»


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