diritto e pratica delle societa'
Accertamenti finanziari: poteri dell’Amministrazione e garanzie per il contribuente
Analisi delle cautele predisposte dalla disciplina fiscale e codiscistica a favore dei contribuenti e degli intermediari finanziari, sui quali il Fisco esercita ampi poteridi imposizione di obblighi di trasmissione di informazioniper ottenere l'esatto adempimento delle obbligazioni fiscali.
Le indagini dell'Amministrazione finanziaria volte ad accertare la reale consistenza della materia imponibile possono indirizzarsi sia nei confronti del contribuente sospettato di aver violato la legge, sia nei riguardi di soggetti terzi al fine di acquisire elementi di prova a carico del contribuente(1).
Accertamenti fiscali presso intermediari finanziari
Nel novero di questi soggetti, assumono particolare rilievo gli intermediari finanziari(2) sicché, recentemente, il legislatore ha concentrato la propria attenzione sul tema degli accertamenti presso di loro. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 1, comma 402, legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha profondamente innovato l'art. 32, comma 1, nn. 5 e 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le corrispondenti disposizioni dell'art. 51 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ampliando il novero dei poteri riconosciuti all'Amministrazione finanziaria(3), nonché all'art. 37 D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che ha modificato i commi 6 e 11 dell'art. 7 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 introducendo l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'Anagrafe tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, nonché l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari(4).
Ampliamento dei poteri degli Uffici fiscali
A seguito di tali modifiche, gli Uffici finanziari possono ottenere informazioni circa « qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati » dai contribuenti con banche, società Poste italiane s.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, società fiduciarie. È stata così coinvolta l'intera platea degli intermediari finanziari i quali possono non solo essere destinatari di richieste di informazioni riguardanti le operazioni da loro svolte, ma devono anche provvedere a comunicare periodicamente talune di queste informazioni.
L'ampliamento dei poteri riconosciuti agli Uffici fiscali di imporre obblighi di trasmettere dati, notizie e documenti, ed eventualmente di fornire spiegazioni dei rapporti intrattenuti, comporta non solo la compressione della sfera di libertà del contribuente sottoposto a verifica, ma anche dei soggetti terzi (gli intermediari finanziari) coinvolti(5). È così emersa la necessità di introdurre una serie di cautele per contemperare i confliggenti interessi in gioco: quello dell'Amministrazione finanziaria all'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, quello del contribuente alla tutela della propria libertà e quello degli operatori finanziari al libero esercizio di un'attività economica.
Preventiva autorizzazione
La prima cautela riconosciuta al contribuente risiede nella circostanza che gli Uffici, per procedere a tale tipo di indagine, devono ottenere la «previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale ». Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 19 ottobre 2006, n. 32/E, si tratta di un atto discrezionale la cui funzione è quella di costituire una vaglio preventivo all'operare degli Uffici.
Essa deve essere rilasciata in presenza di precisi requisiti; in particolare, occorre la nominativa indicazione del contribuente o, in caso di accertamento nei confronti di società fiduciarie(6), del rapporto oggetto di accertamento. Senza le suddette specificazioni, l'autorizzazione non dovrebbe essere concessa, risultando altrimenti illegittima sì da travolgere l'intero procedimento e l'eventuale avviso di accertamento.
Occorre però precisare che, dal momento che il provvedimento autorizzativo è un mero atto prodromico che non cagiona di per sé danno diretto al contribuente, questi potrà farne valere l'illegittimità solo al momento dell'impugnazione dell'avviso di accertamento. Infatti, solo i provvedimenti che prevedono una richiesta di denaro a titolo di tributo sono ricorribili in sede giurisdizionale.
L'autorizzazione, inoltre, non deve essere allegata alle richieste di informazioni inoltrate agli intermediari finanziari. L'Agenzia, nella menzionata circolare n. 32/E/2006, giunge a tale conclusione muovendo dal diritto alla riservatezza del cliente la cui tutela è imposta dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa impone il rispetto del patrimonio riservato di cui è titolare il cliente per evitare che l'autorizzazione, specie se motivata con notizie che potrebbero rivelarsi screditanti sotto il profilo economico-tributario, possa trasformarsi in un atto lesivo dei suoi rapporti con l'intermediario.
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