diritto e pratica delle societa'
Società fiduciarie, intestazione fiduciaria e riserva di attività
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(2) Sull'intestazione fiduciaria, ex multis: U. Carnevali, «Intestazione fiduciaria», in N. Irti (a cura di), Dizionari del Diritto Privato, vol. I, 1980, pag. 455; L. Corsini, Società fiduciarie e possesso azionario, Milano, 1989; L. Nanni, L'interposizione di persona, Padova, 1990, pagg. 203-231; G. Meruzzi, «Intestazione a società fiduciarie di titoli azionari», in F. Galgano (Tratt. diretto da), I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Torino, 1997, pag. 89.
(3) G. Chiaron Casoni, op. cit., pag. 31.
(4) F. Di Maio, La società fiduciaria e il contratto fiduciario nella giurisprudenza e nella prassi degli organi di controllo, Padova, 1995, pagg. 65-66.
(5) In ogni caso, un riconoscimento normativo dell'intestazione fiduciaria quale elemento distintivo delle società fiduciarie rispetto ad altri soggetti deputati all'amministrazione di titoli per conto altrui può rinvenirsi nell'art. 1 comma 4, R.D. n. 239/1942 (Nominatività obbligatoria dei titoli azionari), che stabilisce che: «È fatto divieto a tutti coloro che prestano opera di intermediazione nel commercio dei titoli azionari di rendersi fittiziamente intestatari di titoli dei loro clienti (...) ». Il comma successivo prevede inoltre che: «Le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi». La disposizione citata fa riferimento all'istituto dell'intestazione fiduciaria di titoli azionari, limitandone soggettivamente l'ambito di applicazione: esso viene circoscritto alle sole società fiduciarie, con espressa esclusione per tutti gli altri soggetti che prestano opera di intermediazione (per esempio le banche). Sulla base di tale disposizione vi è chi sembra ritenere che l'essenza del fenomeno fiduciario risieda nell'intestazione fiduciaria del diritto, con la conseguenza che l'ambito di riserva di attività alle società fiduciarie sarebbe da riferire alla prestazione (in forma di impresa) di tale servizio. Il fatto che la norma utilizzi l'espressione effettivo proprietario con solo riferimento alle società fiduciarie starebbe a significare che la loro caratteristica consisterebbe nella intestazione fiduciaria «esprimendo appunto una tipica caratteristica frattura in una posizione giuridica in sé unisoggettiva che viene distinta in due profili: l'aspetto esterno, rilevante nei confronti dei terzi, nel quale il fiduciario appare come titolare del diritto (...) e l'aspetto interno, nel quale un diverso soggetto, il fiduciante, è il vero titolare del diritto, così potendo dar ordine relativamente al suo esercizio» (P. Ferro Luzzi, «Le gestioni patrimoniali», in Giur. comm., 1992, I, pag. 53, riportato da F. Di Maio, op. ult. cit., pagg. 74-75). Tuttavia la maggioranza degli interpreti (e il dato normativo) non sembrano propendere per tale interpretazione.
(6) G. Chiaron Casoni, op. cit., pag. 33 e segg.; F. Di Maio (1995), op. cit., pagg. 74-75; G. Meruzzi, op. cit., pag. 94.
(7) Il R.D.L. n. 2214/1926 rappresenta la prima legge sulle società fiduciarie. Esso si limitava a prendere atto del fenomeno venuto a presentarsi nella prassi: fu proprio all'inizio degli anni '20 che vennero a costituirsi in Italia le prime società fiduciarie, che si occupavano di amministrazione di patrimoni di terzi, attività di rappresentanza degli azionisti e obbligazionisti, revisione contabile. Poiché il fenomeno delle società fiduciarie poneva alcuni problemi di legittimità relativamente all'ipotesi di conferimento alle stesse di incarichi di amministrazione di patrimoni da parte dell'autorità giudiziaria, nonché problemi di convenienza in relazione all'esercizio di talune attività molto vicine a quelle esercitate dai liberi professionisti, il legislatore intervenne con l'adozione del provvedimento citato, subordinando l'espletamento degli incarichi di amministrazione conferiti dall'autorità giudiziaria all'ottenimento di apposita abilitazione ministeriale. Il provvedimento in esame definiva le società fiduciarie come imprese di gestione e amministrazione e prevedeva che le società fiduciarie potessero «assumere l'amministrazione di patrimoni loro affidati dagli aventi diritto». Cfr. G. Meruzzi, op. cit., pag. 90.
(8) Ceradi, Ricerca sulle attività e sulle società fiduciarie, Roma, 1994, pagg. 9-10; G. Chiaron Casoni, op. cit., pag. 30 e segg.
(9) G. Visentini, op. cit., pagg. 471-472; M. Nuzzo, op. cit., pagg. 1095-1096.
(10) Ceradi, op. cit., pag. 11.
(11) Consiglio di Stato, Sez. III, 15 dicembre 1987, n. 25.
(12) In tali affermazioni trova riscontro anche quanto affermato supra in relazione all'individuazione della ratio della riserva di attività stabilita dalla legge n. 1966/1939 in coordinamento con le disposizioni relative alle libere professioni.
(13) Cass. 30 gennaio 1985, n. 566, in Giur. it., 1985, I, pag. 1014.
(14) Ceradi, op. cit., pag. 14; F. Di Maio, op. cit., pagg. 33-37.
(15) Ceradi, op. cit., pag. 14.
(16) Cfr. M. Nuzzo, op. cit., pag. 1097, secondo cui con la disciplina speciale dettata per le società di revisione «è stata separatamente regolata una specifica applicazione dell'attività revisionale, dove la revisione e certificazione del bilancio acquista una rilevanza pubblicistica connessa ai poteri di controllo spettanti alla Commissione nazionale per le società e la Borsa»; G. Visentini, op. cit., pag. 472.