diritto e pratica delle societa'
Società fiduciarie, intestazione fiduciaria e riserva di attività
Analisi della portata e dei limiti della riserva di attività prevista a favore delle società fiduciarie nell'ordinamento italiano. Le prospettive di riforma.
L e società fiduciarie, introdotte nel nostro ordinamento dapprima con R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2214, e successivamente regolamentate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (che tuttora le disciplina), sono soggetti che offrono, in forma imprenditoriale, servizi aventi carattere fortemente tecnico-professionale (1). In termini più specifici, l'art. 1, legge n. 1966/1939, prevede che «sono società fiduciarie e di revisione (...) quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni». La stessa norma statuisce, inoltre, che tali società «sono soggette alla vigilanza del ministero delle corporazioni e [che esse] non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate (...) ».
La disposizione ora menzionata sembra stabilire una riserva a favore delle sole società debitamente autorizzate a svolgere le attività ivi indicate. La lettera della legge non è, tuttavia, chiara e ingenera una serie di dubbi interpretativi in relazione all'estensione e al significato di detta riserva.
Portata e ratio della riservadi attività fiduciaria
Un primo ordine di dubbi attiene all'esistenza stessa di una riserva di attività a favore delle società fiduciarie e, più in particolare, all'individuazione delle conseguenze giuridiche ricollegate ad un eventuale mancato rispetto di essa. Tale quesito non trovava soluzione all'interno della legge del 1939, la quale si limita tuttora a disciplinare soltanto i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione concessa, nulla disponendo in ordine alle ipotesi di società che di fatto esercitino le attività sottoposte a regime di autorizzazione in mancanza dell'autorizzazione stessa. Il problema interpretativo è stato risolto a seguito dell'adozione del D.L. n. 27/1987 convertito nella legge n. 148/1987 secondo cui: «Le società e gli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 svolgono attività propria di società fiduciaria sono posti, previa contestazione degli addebiti, in liquidazione coatta amministrativa (...) » (art. 3- bis ).
La statuizione, esplicita di specifica sanzione applicabile in caso di esercizio di attività fiduciaria in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale, conferma l'esistenza di una riserva di attività a favore delle società fiduciarie. Chiarito questo punto, si rende allora necessario individuare quale sia il contenuto della attività propria di società fiduciaria e, dunque, l'effettiva portata della riserva di attività.
Individuazione delle società fiduciarie: il criterio positivo...
Riprendendo il disposto dell'art. 1 della legge n. 1966/1939, emerge come le attività che le società fiduciarie possono essere autorizzate a svolgere siano individuate dal legislatore facendo ricorso a due criteri, uno di carattere positivo, l'altro di carattere negativo.
Quanto al criterio positivo, viene espressamente previsto che le attività in questione possono essere quelle di:
amministrazione di beni per conto terzi;
organizzazione e revisione contabile;
rappresentanza dei portatori di azioni e obbligazioni.
...e quello negativo
Quanto al criterio negativo, sono espressamente escluse dalla competenza delle società fiduciarie:
le funzioni di sindaco di società commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e, in generale;
le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali speciali.
Data l'ampiezza della definizione legislativa delle attività proprie delle società fiduciarie, ed essendo evidente come esse siano, in linea di principio, esercitabili anche da parte di soggetti diversi dalle società fiduciarie sulla base dei diversi schemi giuridici previsti dal nostro ordinamento, diviene necessario individuare gli elementi che determinano la portata della riserva di tali attività a soggetti previamente autorizzati.
A tale proposito, ci si interroga su quale sia il rapporto intercorrente tra le attività il cui esercizio è riservato dalla legge alle società fiduciarie autorizzate e l'intestazione fiduciaria che nella pratica caratterizza l'operatività delle stesse (2).
Intestazione fiduciaria
In altri termini, occorre indagare sul ruolo che lo strumento dell'intestazione fiduciaria svolge in relazione alla definizione delle società fiduciarie: è questo l'elemento che le contraddistingue da altri soggetti che esercitino attività rientranti nell'ampia nozione di amministrazione di beni per conto di terzi? È questo l'elemento che determina l'applicazione del regime di autorizzazione amministrativa cui tali società sono soggette?
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