diritto e pratica delle societa'
Tutela del credito erariale nelle procedure concorsuali
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(4) In ossequio al disposto dell'art. 22 comma 4, D.Lgs n. 472/1997.
(5) Cfr. sul punto la circolare 18 febbraio 1999, n. 1, della Dir. Reg. Entrate Piemonte, dove sono elencate alcune possibili motivazioni, come l'intervenuta alienazione dei beni del patrimonio del trasgressore che oggettivamente potrebbero garantire la concreta soddisfazione della pretesa tributaria o l'apposizione sugli stessi vincoli surrettizi che ne rendano più difficile l'eventuale escussione.
(6) Cfr. circ. Ag. Entrate 10 luglio 1998, n. 180/E, secondo cui «Il procedimento che si instaura con il reclamo contro il provvedimento presidenziale non coincide esattamente con quello disciplinato dall'art. 28 D.Lgs. n. 546/1992. È indubbio, tuttavia, che, per quanto possibile, si applichino le norme ivi contenute. Si deve ritenere che la notifica del reclamo, non essendovi parti costituite, debba avvenire nei confronti di tutte le parti le quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare memorie. Il reclamante, invece, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, deve depositare copia del reclamo presso la segreteria della Commissione tributaria adita attestando, in caso di consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito».
(7) Circolare Dir. Reg. Entrate Lombardia 14 luglio 2000, n. 25/60652, par. n. 9.
(8) Cfr. circ. Dir. Reg. Entrate Lombardia, cit.
(9) In base al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, «se la sentenza è pronunciata dalla Corte di Cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione».
(10) Cfr. artt. 2, comma 2, 5 e 9 D.Lgs. n. 472/1997 e circ. 14 luglio 2000, n. 25/60652, della Dir. Reg. Entrate Lombardia.
(11) Cfr. circ. Ag. Entrate 10 luglio 1998, n. 180/E, secondo cui «È autore mediato chi strumentalizza altro soggetto, non imputabile o non punibile per qualsiasi causa, rendendolo esecutore materiale del reato».
(12) Cfr. artt. 11, 14 e 15 D.Lgs. n. 472/1997.
(13) Cfr. circ. Dir. Reg. Entrate Lombardia n. 25/60652/2000 secondo cui è necessario «considerare il pericolo nel ritardo nella sua attualità e non in relazione ad eventuali peggioramenti delle condizioni economiche del debitore; e ciò in quanto l'adozione dei provvedimenti cautelari è ammissibile in qualunque stato della vertenza».
(14) Cfr. circ. Ag. Entrate 6 luglio 2001, n. 66/E, par. n. 4, secondo cui, tenuto conto che detti atti devono essere obbligatoriamente motivati o - nel caso del processo verbale di constatazione - circostanziati, l'Ufficio in sede di richiesta della misura cautelare può, in linea di massima, limitarsi ad indicare il titolo in base al quale la richiesta viene inoltrata.
(15) Cfr. circolare 18 febbraio 1999, n. 1, della Dir. Reg. Entrate Piemonte, la quale richiama esplicitamente la circolare Ministero delle Finanze 2 aprile 1959, n. 16, prot. n. 66162, emanata a commento della previgente normativa.
(16) Per gli approfondimenti relativi ai comportamenti operativi da parte degli Uffici: circ. Ministero delle Finanze 29 settembre 1986, n. 89332; circolari Comando Generale della Guardia di Finanza 27 ottobre 1986, n. 23200, e 25 marzo 1998, n. 10700.
(17) Circolare Ministero delle Finanze 2 aprile 1959, n. 16, prot. n. 66162.
(18) Per maggiori dettagli cfr. allegati n. 1 e n. 2, della circolare Agenzia delle Entrate 6 luglio 2001, n. 66/E, par. n. 6.
(19) Cfr. circolare Dir. Reg. Entrate Lombardia 14 luglio 2000, n. 25/60652.
(20) Cfr. Comm. Trib. Prov. di Milano, Sez. I, n. 41/2004; Comm. Trib. Prov. di Pesaro, Sez. I, n. 51 del 28 gennaio 2005 (dep. in data 8 febbraio 2005).
(21) Comm. Trib. Prov. di Bari n. 72/10/06 (dep. il 18 maggio 2006).
(22) Cfr. parere Avvocatura generale dello Stato del 5 dicembre 1998, nel quale si stabilisce la riferibilità delle misure cautelari, previste dall'art. 22 D.Lgs. n. 472/1997, alle sole sanzioni amministrative. Viceversa, per le eventuali sanzioni penali, le relative misure cautelari devono essere richieste nell'ambito del giudizio penale ex art. 316 cod. proc. pen.
(23) Comm. Trib. Prov. di Pesaro, Sez. I, 28 gennaio 2005, n. 51 (dep. in data 8 febbraio 2005).
(24) Si deve segnalare come, in più occasioni, le direttive operative dell'Amministrazione finanziaria hanno avuto impulso a livello regionale, piuttosto che a livello centrale: circ. Dir. Reg. Entrate Piemonte 18 febbraio 1999, n. 1; circ. Dir. Reg. Entrate Lombardia 14 luglio 2000, n. 25/60652; nota Dir. Reg. Entrate Sicilia 25 luglio 2002, n. 67483.