diritto e pratica delle societa'
Tutela del credito erariale nelle procedure concorsuali
Nell'attività sanzionatoria dell'Amministrazione finanziaria rientra il potere di chiedere l'adozione delle misure cautelari al fine di tutelare il credito erariale, da intendersi quale ammontare delle sanzioni amministrative nell'ambito delle procedure concorsuali. Requisiti soggettivi e oggettivi.
Tra i poteri a disposizione dell'Amministrazione finanziaria si annoverano quelli previsti a tutela del credito erariale dall'art. 22 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, rubricato Ipoteca e sequestro conservativo.
Condizioni per la tuteladel credito erariale
In base al richiamato art. 22, quando l'Ufficio (o l'Ente) competente all'accertamento del tributo ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata al presidente dalla Commissione tributaria provinciale(1), l'iscrizione di ipoteca(2) sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo(3) dei loro beni, compresa l'azienda.
L'Ufficio può ricorrere alle procedure cautelari solo dopo aver debitamente notificato - alternativamente - l'atto di contestazione, il provvedimento di irrogazione della sanzione o il processo verbale di constatazione.
L'Ufficio deve notificare l'istanza anche tramite il servizio postale alle parti interessate, le quali possono depositare memorie e documenti difensivi entro venti giorni dalla notifica. Il presidente della Commissione tributaria, decorsi i suddetti 20 giorni, fissa con proprio decreto la trattazione dell'udienza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Al termine, la Commissione tributaria decide con apposita sentenza.
In casi eccezionali di urgenza o di pericolo nel ritardo(4), il presidente della Commissione tributaria, ricevuta l'istanza dell'Ufficio, provvede con decreto motivato(5), contro cui è ammesso reclamo(6) entro 30 giorni davanti lo stesso Collegio giudicante. In base al reclamo, il Collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede ad emettere la relativa sentenza.
In caso di sentenza di rigetto dell'istanza proposta dall'Ufficio, le direttive ministeriali(7) indicano la riproposizione della stessa adducendo il mutamento delle circostanze in precedenza dedotte ovvero prospettando nuove ragioni di fatto e di diritto. Inoltre, relativamente alla possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento emanato dalla Ctp, l'Amministrazione finanziaria evidenzia che un successivo grado di giudizio è espressamente previsto per impugnare il menzionato decreto motivato del presidente della Ctp, ed è da «intendersi ammissibile anche avverso la sentenza applicando, per quanto compatibile, l'art. 669- terdecies cod. proc. civ. il cui disposto, tra l'altro, è stato oggetto di una sentenza additiva della Corte costituzionale, n. 253 del 23 giugno 1994, con la quale ne è stata dichiarata l'illegittimità nella parte in cui non ammette il reclamo (...) anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda. È di tutta evidenza che la sentenza in argomento andrà reclamata davanti alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente»(8).
È consentito alle parti interessate prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto dall'Ufficio (art. 22 comma 6, D.Lgs. n. 472/1997).
Infine, i provvedimenti cautelari perdono efficacia: 1) se, nel termine di 120 giorni dalla loro adozione, non è notificato atto di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della Commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'Ufficio o l'Ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca; 2) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda; la sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice(9) che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro.
Soggetti destinataridelle misure cautelari
Le misure cautelari in commento possono essere richieste con riferimento ai beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido.
Per trasgressore è da intendersi la persona fisica colpevole che ha commesso o concorso a commettere la violazione, tenuto conto, altresì, che in caso di concorso di persone ciascuna di esse è assoggettabile a sanzione(10). Pertanto, sono trasgressori anche gli autori mediati(11) ovvero il dipendente, il rappresentante legale di una persona fisica e il dipendente, il rappresentante, l'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente con o senza personalità giuridica, rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 472/1997.
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