diritto e pratica delle societa'
Il modello dualistico di amministrazione: aspetti critici
La recente adozione da parte dei maggiori istituti bancari del c.d. sistema dualistico di amministrazione e controllo di s.p.a., introdotto dalla riforma societaria, ha attirato l'attenzione di operatori del diritto e della stampa specializzata. Aspetti di criticità dell'applicazione di tale modello nel nostro ordinamento.
Il sistema di amministrazione dualistico ha conosciuto negli ultimi mesi un'insperata fortuna. La sua adozione all'interno di alcune delle maggiori aggregazioni bancarie, dalla Intesa Sanpaolo, alla Popolare di Verona-Bpi, alla Banca Lombarda-Bpu, e la possibilità che lo stesso sia scelto da Mediobanca, e da altre società non soltanto del settore creditizio, ha attirato l'attenzione degli operatori sul nuovo modello detto impropriamente alla tedesca.
Dibattito sulla validità o meno del sistema dualistico
L'attenzione è stata tale da sollecitare un vivace dibattito sulla stampa specializzata sui pro e i contro che il sistema reca con sé. A ben vedere, però, il dibattito ha seguito un andamento curioso: ad ogni contributo che provava a mettere in luce le caratteristiche ed i limiti del sistema dualistico italiano - che, come si dirà, differisce profondamente sia nella filosofia che in alcuni aspetti operativi da quello tedesco - ne seguiva un altro in cui se ne prendevano le difese, condannando le critiche aprioristiche, esaltandone i meriti, e invocando da ultimo la prova del giudice mercato, che nel tempo avrebbe avuto modo di esprimere il suo giudizio (1). Si è addirittura letto in questi giorni che l'adozione del sistema dualistico potrebbe contribuire al superamento dei patti di sindacato, ma non è assolutamente chiaro come ciò sia possibile. Per quanto l'espressione possa essere stata estrapolata dal contesto nel quale è stata manifestata, sembra - a parere di chi scrive - che pecchi decisamente di ottimismo.
Ciò che colpisce nel dibattito in corso sul dualistico è che, per quanto i critici del modello dualistico si siano affannati di mettere in luce tutti gli aspetti di criticità che il modello presenta, nella maggior parte dei casi questi sono stati liquidati dal partito dei favorevoli come scettici del modello, per rifiuto aprioristico delle novità.
È curioso che non si sia, invece, instaurato un dibattito costruttivo, che prendesse le mosse proprio da quelle stesse disposizioni criticate, come si è soliti fare in ambito giuridico, per mettere in luce se del caso come invece quelle fossero state mal interpretate e che il modello dualistico sia spesso esaltato, senza sentire l'esigenza di spendere qualche parola in più, per spiegare tecnicamente perché esso sia più valido o utile del modello tradizionale.
La scelta dell'uno o dell'altro modello di amministrazione dovrebbe essere il risultato di una serena valutazione delle caratteristiche di ciascun modello, anche in funzione degli obiettivi che ci si pone di raggiungere, svolgendo dunque una analisi dei costi e dei benefici che ciascun modello reca con sé.
Ciò detto, rapidamente, si ricordano i tratti salienti e i profili di criticità del nostro sistema dualistico, detto impropriamente alla tedesca perché del modello tedesco il nostro non reca che lo schema esteriore.
L'organizzazione dualistica nella legge tedesca...
Nella legge tedesca l'organizzazione dualistica nasce innanzitutto per consentire al sindacato dei lavoratori dipendenti di partecipare alla gestione della società, con propri rappresentanti nel consiglio di sorveglianza, organo che - è bene ricordare - ha anche competenze di gestione: tra i suoi compiti vi è il controllo sul merito della gestione. In secondo luogo, in quel modello l'organo deputato alla gestione operativa è tale nel vero senso della parola, essendo formato da top manager tutti esecutivi , ai quali non possono essere delegate le competenze del collegio, se non informalmente per il concreto operare. In terzo luogo, la nomina del consiglio di gestione da parte del consiglio di sorveglianza non esclude la possibilità dell'assemblea di sfiduciare l'organo di gestione comportandone la revoca, circostanza che conferma la relazione fiduciaria diretta tra soci e gestori (2).
...e nell'ordinamento italiano
La situazione nel modello dualistico italiano è differente. In Italia il consiglio di gestione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti (art. 2409- novies cod. civ.). Dunque è pensato e regolato in modo che al suo interno non vi siano solo gestori, ma anche amministratori non esecutivi (addirittura degli indipendenti, in virtù delle recenti modifiche apportate dalla legge a tutela del risparmio, legge n. 262/2005), i quali saranno nella stessa condizione dei componenti del consiglio di amministrazione tradizionale, con la stessa carenza nei poteri di informazione e di conoscenza.
Il consiglio di sorveglianza nel nostro sistema, pur unendo alle competenze del collegio sindacale alcune delle competenze di gestione dell'assemblea del sistema tradizionale, non può essere definito organo di gestione al pari dell' Aufsichtsrat tedesco.
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