diritto e pratica delle societa'
Finanziaria 2007: nuove disposizioni inmateria di fiscalità dei “trust”
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(14) R. Lupi, M. Lupoi, «Inquadramento tributario», in I trust interni, in www.il-trust-in-italia.it, pag. 6; Studio realizzato dal Gruppo di lavoro presso la Direzione delle Entrate dell'Emilia Romagna, punto 2.5.(15) Allo stesso modo come l'art. 116 Tuir prevede che la s.r.l. partecipata determini l'imponibile da imputare per trasparenza ai soci secondo le (proprie) regole del reddito d'impresa.
(16) Per esempio, l'assicurazione conclusa dal vettore per conto del trasportato è un contratto per conto di chi spetta in cui l'interessato al contratto (assicurato) è determinabile. Invece, l'assicurazione sulla vita stipulata a favore dei propri eredi (beneficiari), è riconducibile alla categoria generale del contratto a favore di terzi determinati.(17) L'erede, per esempio, ancorché indicato in termini generici (“erede”, appunto), è un soggetto determinato, ma non individuato.(18) Per esempio Mario Rossi, nato a Roma, il 13 gennaio 2013, ma anche “il mio unico nipote alla data odierna”. Salva, d'altra parte, l'ipotesi in cui il beneficiario sia individuato per effetto e all'esito di un procedimento di specificazione e individuazione.
(19) Non basta che il nipote sia indicato come il destinatario finale del patrimonio in trust (tale indicazione rileverà eventualmente nel momento finale della destinazione del patrimonio a seguito della cessazione del trust); è necessario che il nipote sia indicato come il destinatario (beneficiario) medio tempore dei proventi generati dal patrimonio in trust.(20) A ben vedere, volendo continuare nell'analogia con la fattispecie disciplinata dall'art. 116 Tuir, la riferita conclusione (per cui è necessario che nel rapporto di trust sia chiaramente previsto il diritto del beneficiario ai ”frutti“ l'obbligo del trustee di trasferirli) risponde a quanto previsto dalla suddetta disposizione in ordine all'esercizio dell'opzione per l'applicazione della regola della trasparenza. Invero, affinché un soggetto possa essere chiamato al pagamento dell'imposta su redditi ad esso imputati per trasparenza è necessario (perché manifesti capacità contributiva) che la legge o il contratto riconosca a tale soggetto il diritto alla percezione dei redditi prodotti dal soggetto trasparente. Ciò è quanto fa l'opzione prevista dall'art. 116, fermo restando che, invece, nel caso di società di persone (ove la regola della trasparenza opera di diritto) è la stessa legge civile che riconosce ai soci il diritto agli utili.(21) Le risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti formulati in occasione del Telefisco 2007 sono disponibili presso il sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Finanziaria/risposte+Agenzia+quesiti+Telefisco+2007+Italia+oggi. Tuttavia preme sottolineare che, nel momento in cui si licenzia il presente scritto, le risposte fornite in quell'occasione dall'Agenzia delle Entrate in materia di trust non risultano confermate in alcuna circolare; neppure la circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, resa all'esito di incontri con la stampa specializzata, tratta l'argomento.
(22) Cfr. artt. 4 e 9 della tariffa, parte I, allegata al Testo Unico dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
(23) Così la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con sentenza 23 gennaio 2003, secondo cui è appurata «l'assenza di qualsiasi intento di liberalità da parte del settlor nei confronti del trustee, in quanto quest'ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione del programma voluto, che è quello di attribuire un vantaggio patrimoniale ai beneficiari. Né può trarsi argomentazione a favore della tesi secondo cui il trust è assimilabile alla donazione, dalla considerazione secondo cui il contratto de quo comporterebbe sempre un depauperamento del settlor, in quanto - come è noto - esiste la categoria dei contratti unilaterali a titolo gratuito (...) in cui pure si verifica una deminutio patrimoniale per uno dei contraenti, ma che non per questo sono assimilabili a donazione. D'altronde, neppure è ipotizzabile un arricchimento in capo al trustee dal momento che questi è tenuto ad erogare alla cessazione del contratto ciò che ha ricevuto (...) ».(24) Così la nota del 28 settembre 2004, ove l'Agenzia delle Entrate ha infatti affermato che «l'atto di conferimento dell'immobile, da parte del disponente nei confronti del trustee, non evidenzia alcun animus donandi, considerato che la costituzione del trust risponde all'esigenza del disponente di assicurare l'inalienabilità, unitarietà, la valorizzazione del complesso immobiliare. Pertanto, l'atto di trasferimento in esame non può essere qualificato quale atto di liberalità indiretta e, quindi, non sussistono i presupposti necessari per l'applicazione del regime previsto per le donazioni. Inoltre, è certamente da escludere l'onerosità della cessione visto che il disponente non riceve alcuna contropartita. La scrivente è del parere, pertanto, che, nel caso in esame, trovi applicazione l'art. 9 della su citata Tariffa, parte prima, secondo cui - in via residuale - per gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3 per cento. Si perviene a tale conclusione considerato che l'atto di trasferimento in trust di un bene ha per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale».(25) Commissione studi tributari, studio n. 80/2003/t - trust e imposte indirette, approvato dalla Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato il 21 novembre 2003.